Articolo 23 1. Le disposizioni dell'articolo 16 della convenzione relative all'adozione e all'emendamento degli allegati della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo. 2. Gli allegati del presente accordo formano parte integrante di esso e, salvo espressamente previsto altrimenti, ogni riferimento al presente accordo costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Tali allegati possono essere solamente elenchi, moduli e ogni altro materiale di natura descrittiva che abbia carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.