(Accordo di Parigi-art. 23)
 
                             Articolo 23 
 
    1. Le disposizioni dell'articolo 16  della  convenzione  relative
all'adozione e all'emendamento degli allegati  della  convenzione  si
applicano, mutatis mutandis, al presente accordo. 
    2. Gli allegati del presente accordo formano parte integrante  di
esso e, salvo espressamente previsto altrimenti, ogni riferimento  al
presente accordo costituisce nello stesso  tempo  un  riferimento  ai
suoi allegati. Tali allegati possono essere solamente elenchi, moduli
e ogni altro materiale di  natura  descrittiva  che  abbia  carattere
scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.