(Accordo di Parigi-art. 25)
 
                             Articolo 25 
 
    1. Ciascuna Parte  ha  un  voto,  fatto  salvo  il  disposto  del
paragrafo 2. 
    2.   Le   organizzazioni   regionali   d'integrazione   economica
esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un
numero di voti pari al numero dei loro Stati membri  che  sono  Parti
del presente accordo. Le suddette organizzazioni  non  esercitano  il
diritto di voto se uno dei loro Stati membri esercita il suo  diritto
e viceversa.