Articolo 25 1. Ciascuna Parte ha un voto, fatto salvo il disposto del paragrafo 2. 2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente accordo. Le suddette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno dei loro Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.