(Accordo di Parigi-art. 28)
 
                             Articolo 28 
 
    1. A partire da tre anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
accordo  per  una  Parte,  detta  Parte  puo'  in  qualsiasi  momento
denunciare l'accordo inviando notifica scritta al Depositario. 
    2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno  a  decorrere  dalla
data in cui il Depositario ha ricevuto notifica della denuncia oppure
in una data successiva specificata nella notifica. 
    3. La Parte che denuncia la convenzione  denuncia  implicitamente
anche il presente accordo.