Articolo 4
1. Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla
temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a raggiungere il
picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al piu' presto
possibile, riconoscendo che cio' richiedera' tempi piu' lunghi per le
Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide
riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze
scientifiche a disposizione, cosi' da raggiungere un equilibrio tra
le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a
effetto serra nella seconda meta' del corrente secolo, su una base di
equita' e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi
a eliminare la poverta'.
2. Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene i contributi
determinati a livello nazionale che intende progressivamente
conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al
fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti.
3. Ciascun successivo contributo di una Parte, determinato a
livello nazionale, rappresenta una progressione rispetto al
precedente contributo, sempre determinato a livello nazionale, e
traduce la piu' alta ambizione possibile rispecchiando le
responsabilita' comuni ma differenziate e le rispettive capacita',
alla luce delle diverse circostanze nazionali.
4. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a
svolgere un ruolo guida, prefiggendosi obiettivi assoluti di
riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia.
Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a
migliorare i loro sforzi di mitigazione e sono incoraggiate ad
assumere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o
limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori
dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
5. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo ricevono sostegno
per l'attuazione del presente articolo, conformemente con gli
articoli 9, 10 e 11, in quanto e' riconosciuto che un maggior
supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo permettera'
alle loro azioni di essere piu' ambiziose.
6. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di
sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni di
sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra che rispecchino le
loro speciali circostanze.
7. I benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle
azioni di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica
delle Parti possono contribuire ai risultati della mitigazione ai
sensi del presente articolo.
8. Nel comunicare i loro contributi determinati a livello
nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni necessarie a
fini di chiarezza, trasparenza e comprensione conformemente alla
decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della conferenza
delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
9. Ciascuna Parte comunica un contributo determinato a livello
nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21 e a
ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che
funge da riunione delle Parti del presente accordo, e tenendo conto
dei risultati del bilancio globale di cui all'articolo 14.
10. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti
del presente accordo valuta, in occasione della sua prima sessione,
scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.
11. Una Parte puo', in ogni momento, adeguare il proprio
contributo vigente determinato a livello nazionale per migliorarne il
livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla
conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente
accordo.
12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle
Parti sono iscritti in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.
13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a
livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti
antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a
livello nazionale, le Parti promuovono l'integrita' ambientale, la
trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilita' e la
coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente
agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da
riunione delle Parti del presente accordo.
14. Nel quadro dei contributi determinati a livello nazionale, le
Parti, al momento di riconoscere e attuare le azioni di mitigazione
rispetto alle emissioni e agli assorbimenti antropogenici, tengono
conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti
adottati nell'ambito della convenzione, alla luce delle disposizioni
del paragrafo 13.
15. Nell'attuazione del presente accordo, le Parti tengono conto
delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le piu' colpite
dall'impatto delle misure di risposta, in particolare le Parti che
sono paesi in via di sviluppo.
16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione
economica e i loro Stati membri, i quali abbiano concordato di agire
congiuntamente ai fini del paragrafo 2, comunicano al Segretariato i
termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a
ciascuna Parte nel periodo considerato, nel momento in cui comunicano
i loro contributi determinati a livello nazionale. Il Segretariato, a
sua volta, informa le Parti e i firmatari della convenzione dei
termini di tale accordo.
17. Ciascuna Parte di tale accordo e' responsabile del proprio
livello di emissioni indicato nell'accordo di cui al paragrafo 16, ai
fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.
18. Se le Parti agiscono congiuntamente nell'ambito di e insieme
a un'organizzazione regionale di integrazione economica che e' essa
stessa Parte del presente accordo, ciascuno Stato membro di tale
organizzazione regionale di integrazione economica e' responsabile,
individualmente e insieme a detta organizzazione, dei propri livelli
di emissioni indicati nell'accordo comunicato conformemente al
paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.
19. Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la
messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse
emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l'articolo 2 e
tenendo conto delle loro responsabilita' comuni ma differenziate e
delle rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze
nazionali.