(Accordo di Parigi-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
    1. Per conseguire  l'obiettivo  a  lungo  termine  relativo  alla
temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a  raggiungere  il
picco mondiale di emissioni di gas a effetto  serra  al  piu'  presto
possibile, riconoscendo che cio' richiedera' tempi piu' lunghi per le
Parti che sono paesi in via di sviluppo, e  ad  intraprendere  rapide
riduzioni  in  seguito,  in  linea   con   le   migliori   conoscenze
scientifiche a disposizione, cosi' da raggiungere un  equilibrio  tra
le fonti di emissioni e  gli  assorbimenti  antropogenici  di  gas  a
effetto serra nella seconda meta' del corrente secolo, su una base di
equita' e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi
a eliminare la poverta'. 
    2. Ciascuna Parte  prepara,  comunica  e  mantiene  i  contributi
determinati  a  livello  nazionale   che   intende   progressivamente
conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di  mitigazione,  al
fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti. 
    3. Ciascun successivo contributo  di  una  Parte,  determinato  a
livello  nazionale,  rappresenta   una   progressione   rispetto   al
precedente contributo, sempre  determinato  a  livello  nazionale,  e
traduce  la  piu'   alta   ambizione   possibile   rispecchiando   le
responsabilita' comuni ma differenziate e  le  rispettive  capacita',
alla luce delle diverse circostanze nazionali. 
    4. Le Parti che sono paesi  sviluppati  dovrebbero  continuare  a
svolgere  un  ruolo  guida,  prefiggendosi  obiettivi   assoluti   di
riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori  dell'economia.
Le Parti che sono paesi in via di sviluppo  dovrebbero  continuare  a
migliorare i loro  sforzi  di  mitigazione  e  sono  incoraggiate  ad
assumere,  con  il  passare  del  tempo,  obiettivi  di  riduzione  o
limitazione   delle   emissioni   che   coprono   tutti   i   settori
dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali. 
    5. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo  ricevono  sostegno
per  l'attuazione  del  presente  articolo,  conformemente  con   gli
articoli 9, 10 e  11,  in  quanto  e'  riconosciuto  che  un  maggior
supporto alle Parti che sono paesi in  via  di  sviluppo  permettera'
alle loro azioni di essere piu' ambiziose. 
    6. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in  via  di
sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni  di
sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra che rispecchino  le
loro speciali circostanze. 
    7. I benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle
azioni di adattamento e/o dai  piani  di  diversificazione  economica
delle Parti possono contribuire ai  risultati  della  mitigazione  ai
sensi del presente articolo. 
    8.  Nel  comunicare  i  loro  contributi  determinati  a  livello
nazionale, tutte le Parti forniscono  le  informazioni  necessarie  a
fini di chiarezza,  trasparenza  e  comprensione  conformemente  alla
decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della  conferenza
delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 
    9. Ciascuna Parte comunica un contributo  determinato  a  livello
nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21  e  a
ogni altra decisione pertinente  della  conferenza  delle  Parti  che
funge da riunione delle Parti del presente accordo, e  tenendo  conto
dei risultati del bilancio globale di cui all'articolo 14. 
    10. La conferenza delle Parti che funge da riunione  delle  Parti
del presente accordo valuta, in occasione della sua  prima  sessione,
scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale. 
    11.  Una  Parte  puo',  in  ogni  momento,  adeguare  il  proprio
contributo vigente determinato a livello nazionale per migliorarne il
livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati  dalla
conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente
accordo. 
    12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle
Parti sono iscritti in un registro pubblico tenuto dal Segretariato. 
    13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati  a
livello nazionale. Nel calcolare  le  emissioni  e  gli  assorbimenti
antropogenici che corrispondono  ai  loro  contributi  determinati  a
livello nazionale, le Parti promuovono  l'integrita'  ambientale,  la
trasparenza, la precisione, la completezza, la  comparabilita'  e  la
coerenza, e assicurano che si evitino doppi  conteggi,  conformemente
agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge  da
riunione delle Parti del presente accordo. 
    14. Nel quadro dei contributi determinati a livello nazionale, le
Parti, al momento di riconoscere e attuare le azioni  di  mitigazione
rispetto alle emissioni e agli  assorbimenti  antropogenici,  tengono
conto, ove opportuno,  dei  metodi  esistenti  e  degli  orientamenti
adottati nell'ambito della convenzione, alla luce delle  disposizioni
del paragrafo 13. 
    15. Nell'attuazione del presente accordo, le Parti tengono  conto
delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le piu' colpite
dall'impatto delle misure di risposta, in particolare  le  Parti  che
sono paesi in via di sviluppo. 
    16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione
economica e i loro Stati membri, i quali abbiano concordato di  agire
congiuntamente ai fini del paragrafo 2, comunicano al Segretariato  i
termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti  a
ciascuna Parte nel periodo considerato, nel momento in cui comunicano
i loro contributi determinati a livello nazionale. Il Segretariato, a
sua volta, informa le Parti  e  i  firmatari  della  convenzione  dei
termini di tale accordo. 
    17. Ciascuna Parte di tale accordo e'  responsabile  del  proprio
livello di emissioni indicato nell'accordo di cui al paragrafo 16, ai
fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15. 
    18. Se le Parti agiscono congiuntamente nell'ambito di e  insieme
a un'organizzazione regionale di integrazione economica che  e'  essa
stessa Parte del presente accordo,  ciascuno  Stato  membro  di  tale
organizzazione regionale di integrazione economica  e'  responsabile,
individualmente e insieme a detta organizzazione, dei propri  livelli
di  emissioni  indicati  nell'accordo  comunicato  conformemente   al
paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15. 
    19. Tutte le Parti si adoperano per  formulare  e  comunicare  la
messa a punto di strategie  di  sviluppo  a  lungo  termine  a  basse
emissioni di gas a effetto serra, tenendo  presente  l'articolo  2  e
tenendo conto delle loro responsabilita' comuni  ma  differenziate  e
delle rispettive  capacita',  alla  luce  delle  diverse  circostanze
nazionali.