Articolo 4 1. Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al piu' presto possibile, riconoscendo che cio' richiedera' tempi piu' lunghi per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, cosi' da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda meta' del corrente secolo, su una base di equita' e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la poverta'. 2. Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene i contributi determinati a livello nazionale che intende progressivamente conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti. 3. Ciascun successivo contributo di una Parte, determinato a livello nazionale, rappresenta una progressione rispetto al precedente contributo, sempre determinato a livello nazionale, e traduce la piu' alta ambizione possibile rispecchiando le responsabilita' comuni ma differenziate e le rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali. 4. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione e sono incoraggiate ad assumere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali. 5. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo ricevono sostegno per l'attuazione del presente articolo, conformemente con gli articoli 9, 10 e 11, in quanto e' riconosciuto che un maggior supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo permettera' alle loro azioni di essere piu' ambiziose. 6. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra che rispecchino le loro speciali circostanze. 7. I benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle azioni di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti possono contribuire ai risultati della mitigazione ai sensi del presente articolo. 8. Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni necessarie a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione conformemente alla decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 9. Ciascuna Parte comunica un contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, e tenendo conto dei risultati del bilancio globale di cui all'articolo 14. 10. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo valuta, in occasione della sua prima sessione, scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale. 11. Una Parte puo', in ogni momento, adeguare il proprio contributo vigente determinato a livello nazionale per migliorarne il livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti sono iscritti in un registro pubblico tenuto dal Segretariato. 13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti promuovono l'integrita' ambientale, la trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilita' e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 14. Nel quadro dei contributi determinati a livello nazionale, le Parti, al momento di riconoscere e attuare le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e agli assorbimenti antropogenici, tengono conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell'ambito della convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13. 15. Nell'attuazione del presente accordo, le Parti tengono conto delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le piu' colpite dall'impatto delle misure di risposta, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo. 16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione economica e i loro Stati membri, i quali abbiano concordato di agire congiuntamente ai fini del paragrafo 2, comunicano al Segretariato i termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte nel periodo considerato, nel momento in cui comunicano i loro contributi determinati a livello nazionale. Il Segretariato, a sua volta, informa le Parti e i firmatari della convenzione dei termini di tale accordo. 17. Ciascuna Parte di tale accordo e' responsabile del proprio livello di emissioni indicato nell'accordo di cui al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15. 18. Se le Parti agiscono congiuntamente nell'ambito di e insieme a un'organizzazione regionale di integrazione economica che e' essa stessa Parte del presente accordo, ciascuno Stato membro di tale organizzazione regionale di integrazione economica e' responsabile, individualmente e insieme a detta organizzazione, dei propri livelli di emissioni indicati nell'accordo comunicato conformemente al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15. 19. Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l'articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilita' comuni ma differenziate e delle rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali.