Articolo 6 1. Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono di cooperare volontariamente per l'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale al fine di accrescere l'ambizione delle loro azioni di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrita' ambientale. 2. Le Parti, quando adottano volontariamente approcci cooperativi che ricorrono all'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale ai fini del raggiungimento dei loro contributi determinati a livello nazionale, promuovono lo sviluppo sostenibile, assicurano l'integrita' ambientale e la trasparenza, anche in materia di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso per garantire, inter alia, che si eviti la doppia contabilizzazione, in linea con gli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 3. L'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale in conformita' con il presente accordo e' volontario e autorizzato dalle Parti che vi partecipano. 4. E' istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile, sottoposto all'autorita' e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, a uso delle Parti, su base volontaria. Esso e' gestito da un organismo designato dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, ed e' inteso a: a) promuovere la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile; b) incentivare e facilitare la partecipazione alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra di soggetti pubblici e privati autorizzati da una Parte; c) contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nella Parte ospitante, la quale beneficera' dalle attivita' di mitigazione risultanti in riduzioni di emissioni che possono anche essere usate da un'altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a livello nazionale; d) produrre una mitigazione complessiva delle emissioni mondiali. 5. Le riduzioni di emissioni che risultino dal meccanismo di cui al paragrafo 4 non sono utilizzate dalla Parte ospitante per dimostrare di aver conseguito il proprio contributo determinato a livello nazionale nel caso esse siano utilizzate da un'altra Parte per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale. 6. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo garantisce che una quota dei proventi delle attivita' svolte a titolo del meccanismo di cui al paragrafo 4 sia impiegata per coprire le spese amministrative e per assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici nel sostenere i costi dell'adattamento. 7. La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo adotta le regole, le modalita' e le procedure del meccanismo di cui al paragrafo 4 in occasione della sua prima sessione. 8. Le Parti riconoscono l'importanza degli approcci non di mercato, integrati, olistici ed equilibrati messi a loro disposizione per assisterle nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della poverta', in modo coordinato ed efficace, anche attraverso mitigazione, adattamento, finanziamenti, trasferimento di tecnologia e rafforzamento delle capacita', ove opportuno. Tali approcci mirano a: a) promuovere l'ambizione in fatto di mitigazione e adattamento; b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello privato nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale; c) favorire opportunita' di coordinamento tra gli strumenti e i meccanismi istituzionali pertinenti. 9. E' qui definito un quadro generale per gli approcci non di mercato allo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli approcci non di mercato di cui al paragrafo 8.