(Accordo di Parigi-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
    1. Le Parti riconoscono che alcune Parti  scelgono  di  cooperare
volontariamente per l'attuazione dei loro  contributi  determinati  a
livello nazionale al fine di accrescere l'ambizione delle loro azioni
di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo  sostenibile  e
l'integrita' ambientale. 
    2. Le Parti, quando adottano volontariamente approcci cooperativi
che ricorrono all'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti
a  livello  internazionale  ai  fini  del  raggiungimento  dei   loro
contributi determinati a livello nazionale,  promuovono  lo  sviluppo
sostenibile, assicurano l'integrita'  ambientale  e  la  trasparenza,
anche in materia di governance, e  applicano  un  metodo  di  calcolo
rigoroso  per  garantire,  inter  alia,  che  si  eviti   la   doppia
contabilizzazione, in  linea  con  gli  orientamenti  adottati  dalla
conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente
accordo. 
    3.  L'utilizzo  dei  risultati  della  mitigazione  trasferiti  a
livello internazionale per raggiungere  i  contributi  determinati  a
livello  nazionale  in  conformita'  con  il  presente   accordo   e'
volontario e autorizzato dalle Parti che vi partecipano. 
    4. E' istituito un meccanismo per  contribuire  alla  mitigazione
delle emissioni di gas a  effetto  serra  e  promuovere  lo  sviluppo
sostenibile,  sottoposto  all'autorita'  e   alla   direzione   della
conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente
accordo, a uso delle Parti, su base volontaria. Esso e' gestito da un
organismo  designato  dalla  conferenza  delle  Parti  che  funge  da
riunione delle Parti del presente accordo, ed e' inteso a: 
      a) promuovere la mitigazione delle emissioni di gas  a  effetto
serra, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile; 
      b) incentivare e facilitare la partecipazione alla  mitigazione
delle emissioni di gas a effetto serra di soggetti pubblici e privati
autorizzati da una Parte; 
      c) contribuire alla riduzione dei livelli  di  emissione  nella
Parte ospitante, la quale beneficera' dalle attivita' di  mitigazione
risultanti in riduzioni di emissioni che possono anche  essere  usate
da un'altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a
livello nazionale; 
      d)  produrre  una  mitigazione  complessiva   delle   emissioni
mondiali. 
    5. Le riduzioni di emissioni che risultino dal meccanismo di  cui
al  paragrafo  4  non  sono  utilizzate  dalla  Parte  ospitante  per
dimostrare di aver conseguito il  proprio  contributo  determinato  a
livello nazionale nel caso esse siano utilizzate  da  un'altra  Parte
per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato  a
livello nazionale. 
    6. La conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti
del presente accordo garantisce che  una  quota  dei  proventi  delle
attivita' svolte a titolo del meccanismo di cui al  paragrafo  4  sia
impiegata per coprire le spese  amministrative  e  per  assistere  le
Parti che sono paesi in via di sviluppo e  che  sono  particolarmente
vulnerabili agli  effetti  negativi  dei  cambiamenti  climatici  nel
sostenere i costi dell'adattamento. 
    7. La Conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti
del presente accordo adotta le regole, le modalita'  e  le  procedure
del meccanismo di cui al paragrafo 4 in  occasione  della  sua  prima
sessione. 
    8. Le  Parti  riconoscono  l'importanza  degli  approcci  non  di
mercato, integrati, olistici ed equilibrati messi a loro disposizione
per assisterle nell'attuazione dei contributi determinati  a  livello
nazionale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione
della poverta', in modo  coordinato  ed  efficace,  anche  attraverso
mitigazione, adattamento, finanziamenti, trasferimento di  tecnologia
e rafforzamento delle capacita', ove opportuno. Tali approcci  mirano
a: 
      a)  promuovere  l'ambizione   in   fatto   di   mitigazione   e
adattamento; 
      b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello
privato  nell'attuazione  dei  contributi   determinati   a   livello
nazionale; 
      c) favorire opportunita' di coordinamento tra gli strumenti e i
meccanismi istituzionali pertinenti. 
    9. E' qui definito un quadro generale per  gli  approcci  non  di
mercato allo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli  approcci
non di mercato di cui al paragrafo 8.