Articolo 7 1. Le Parti stabiliscono l'obiettivo mondiale di adattamento, che consiste nel migliorare la capacita' in tal senso, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilita' ai cambiamenti climatici, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e assicurare una risposta adeguata in materia di adattamento nell'ambito dell'obiettivo relativo alla temperatura di cui all'articolo 2. 2. Le Parti riconoscono che l'adattamento e' una sfida mondiale che riguarda tutti, con dimensioni locali, subnazionali, nazionali, regionali e internazionali, ed e' un elemento chiave che contribuisce alla risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti ed immediate delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. 3. Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo sono riconosciuti, in conformita' con le modalita' che saranno adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo in occasione della sua prima sessione. 4. Le Parti riconoscono che attualmente vi e' una notevole necessita' di adattamento e che maggiori livelli di mitigazione possono ridurre la necessita' di ulteriori sforzi a tal fine, riconoscendo inoltre che quanto piu' grande e' la necessita' di adattamento tanto piu' alti possono essere i costi di adattamento. 5. Le Parti riconoscono che l'azione di adattamento dovrebbe basarsi su un approccio guidato dal paese, sensibile all'eguaglianza di genere, partecipativo e pienamente trasparente, che tenga conto di gruppi, comunita' ed ecosistemi vulnerabili, e che si basi e ispiri alle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, alle conoscenze tradizionali, alle culture delle popolazioni indigene e alle culture locali, cosi' da integrare l'adattamento, se del caso, nelle politiche e nelle misure socioeconomiche e ambientali rilevanti. 6. Le Parti riconoscono l'importanza del sostegno e della cooperazione internazionale a favore degli sforzi di adattamento e l'importanza di tenere conto delle esigenze delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in special modo quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. 7. Le Parti dovrebbero rafforzare la loro cooperazione per migliorare l'azione di adattamento, tenendo conto del quadro di adattamento di Cancun, anche per: a) scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni apprese, anche, laddove appropriato, per quanto riguarda la scienza, la pianificazione, le politiche e la messa in atto di azioni di adattamento; b) rafforzare i meccanismi istituzionali, compresi quelli esistenti in virtu' della convenzione che concorrono all'attuazione del presente accordo, per facilitare sia la sintesi delle informazioni e delle conoscenze pertinenti sia l'offerta di sostegno e orientamenti tecnici alle Parti; c) migliorare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa la ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico e sistemi di allerta precoce, in modo da sostenere i servizi climatici e agevolare la presa di decisioni; d) assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo nell'individuare pratiche di adattamento efficaci, esigenze di adattamento, priorita', sostegno offerto e ricevuto per azioni e sforzi di adattamento, nonche' sfide e lacune, in modo coerente con l'incoraggiamento delle buone pratiche; e) migliorare l'efficacia e la durata delle azioni di adattamento. 8. Le organizzazioni e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle Parti volti a dare attuazione alle azioni di cui al paragrafo 7, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 5. 9. Ciascuna Parte, ove opportuno, si impegna in processi di pianificazione dell'adattamento e nell'attuazione di misure che consistono anche nella messa a punto o nel rafforzamento di piani, politiche e/o contributi pertinenti, che possono comprendere: a) la realizzazione di azioni, iniziative e/o sforzi di adattamento; b) il processo di formulazione e attuazione dei piani di adattamento nazionali; c) la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici e della vulnerabilita' nei loro confronti, al fine di definire azioni prioritarie, determinate a livello nazionale, tenendo conto delle popolazioni, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili; d) il controllo e la valutazione dei piani, delle politiche, dei programmi e delle azioni di adattamento e gli insegnamenti che ne derivano; e) rendere resilienti i sistemi socioeconomici e ecologici, anche attraverso la diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali. 10. Ciascuna Parte, ove opportuno, dovrebbe presentare ed aggiornare periodicamente una comunicazione sull'adattamento, che puo' contenere le priorita', le esigenze di attuazione e di sostegno, i piani e le azioni, senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti che sono paesi in via di sviluppo. 11. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10, ove opportuno, e' presentata e aggiornata periodicamente come componente o a corredo di altri comunicati e documenti, compreso il piano di adattamento nazionale, i contributi determinati a livello nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e/o la comunicazione nazionale. 12. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 e' iscritta in un registro pubblico tenuto dal Segretariato. 13. Un sostegno internazionale rafforzato, su base continua, e' messo a diposizione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11, in conformita' con le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11. 14. Il bilancio globale di cui all'articolo 14, e' inteso, inter alia, a: a) riconoscere gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo; b) rafforzare l'attuazione delle misure di adattamento tenendo conto delle comunicazioni sull'adattamento di cui al paragrafo 10; c) esaminare l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del sostegno offerto per l'adattamento; d) esaminare i progressi complessivi compiuti nel conseguire l'obiettivo mondiale di adattamento di cui al paragrafo 1.