Articolo 7
1. Le Parti stabiliscono l'obiettivo mondiale di adattamento, che
consiste nel migliorare la capacita' in tal senso, rafforzare la
resilienza e ridurre la vulnerabilita' ai cambiamenti climatici, al
fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e assicurare una
risposta adeguata in materia di adattamento nell'ambito
dell'obiettivo relativo alla temperatura di cui all'articolo 2.
2. Le Parti riconoscono che l'adattamento e' una sfida mondiale
che riguarda tutti, con dimensioni locali, subnazionali, nazionali,
regionali e internazionali, ed e' un elemento chiave che contribuisce
alla risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici per
proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi,
tenendo conto delle esigenze urgenti ed immediate delle Parti che
sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili
agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
3. Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di
sviluppo sono riconosciuti, in conformita' con le modalita' che
saranno adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione
delle Parti del presente accordo in occasione della sua prima
sessione.
4. Le Parti riconoscono che attualmente vi e' una notevole
necessita' di adattamento e che maggiori livelli di mitigazione
possono ridurre la necessita' di ulteriori sforzi a tal fine,
riconoscendo inoltre che quanto piu' grande e' la necessita' di
adattamento tanto piu' alti possono essere i costi di adattamento.
5. Le Parti riconoscono che l'azione di adattamento dovrebbe
basarsi su un approccio guidato dal paese, sensibile all'eguaglianza
di genere, partecipativo e pienamente trasparente, che tenga conto di
gruppi, comunita' ed ecosistemi vulnerabili, e che si basi e ispiri
alle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove
appropriato, alle conoscenze tradizionali, alle culture delle
popolazioni indigene e alle culture locali, cosi' da integrare
l'adattamento, se del caso, nelle politiche e nelle misure
socioeconomiche e ambientali rilevanti.
6. Le Parti riconoscono l'importanza del sostegno e della
cooperazione internazionale a favore degli sforzi di adattamento e
l'importanza di tenere conto delle esigenze delle Parti che sono
paesi in via di sviluppo, in special modo quelli che sono
particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti
climatici.
7. Le Parti dovrebbero rafforzare la loro cooperazione per
migliorare l'azione di adattamento, tenendo conto del quadro di
adattamento di Cancun, anche per:
a) scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni
apprese, anche, laddove appropriato, per quanto riguarda la scienza,
la pianificazione, le politiche e la messa in atto di azioni di
adattamento;
b) rafforzare i meccanismi istituzionali, compresi quelli
esistenti in virtu' della convenzione che concorrono all'attuazione
del presente accordo, per facilitare sia la sintesi delle
informazioni e delle conoscenze pertinenti sia l'offerta di sostegno
e orientamenti tecnici alle Parti;
c) migliorare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa la
ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico e sistemi
di allerta precoce, in modo da sostenere i servizi climatici e
agevolare la presa di decisioni;
d) assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo
nell'individuare pratiche di adattamento efficaci, esigenze di
adattamento, priorita', sostegno offerto e ricevuto per azioni e
sforzi di adattamento, nonche' sfide e lacune, in modo coerente con
l'incoraggiamento delle buone pratiche;
e) migliorare l'efficacia e la durata delle azioni di
adattamento.
8. Le organizzazioni e le agenzie specializzate delle Nazioni
Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle Parti volti a
dare attuazione alle azioni di cui al paragrafo 7, tenendo conto
delle disposizioni di cui al paragrafo 5.
9. Ciascuna Parte, ove opportuno, si impegna in processi di
pianificazione dell'adattamento e nell'attuazione di misure che
consistono anche nella messa a punto o nel rafforzamento di piani,
politiche e/o contributi pertinenti, che possono comprendere:
a) la realizzazione di azioni, iniziative e/o sforzi di
adattamento;
b) il processo di formulazione e attuazione dei piani di
adattamento nazionali;
c) la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici e
della vulnerabilita' nei loro confronti, al fine di definire azioni
prioritarie, determinate a livello nazionale, tenendo conto delle
popolazioni, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili;
d) il controllo e la valutazione dei piani, delle politiche,
dei programmi e delle azioni di adattamento e gli insegnamenti che ne
derivano;
e) rendere resilienti i sistemi socioeconomici e ecologici,
anche attraverso la diversificazione economica e la gestione
sostenibile delle risorse naturali.
10. Ciascuna Parte, ove opportuno, dovrebbe presentare ed
aggiornare periodicamente una comunicazione sull'adattamento, che
puo' contenere le priorita', le esigenze di attuazione e di sostegno,
i piani e le azioni, senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti
che sono paesi in via di sviluppo.
11. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10, ove
opportuno, e' presentata e aggiornata periodicamente come componente
o a corredo di altri comunicati e documenti, compreso il piano di
adattamento nazionale, i contributi determinati a livello nazionale
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e/o la comunicazione nazionale.
12. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 e'
iscritta in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.
13. Un sostegno internazionale rafforzato, su base continua, e'
messo a diposizione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo per
l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11, in conformita' con le
disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.
14. Il bilancio globale di cui all'articolo 14, e' inteso, inter
alia, a:
a) riconoscere gli sforzi di adattamento delle Parti che sono
paesi in via di sviluppo;
b) rafforzare l'attuazione delle misure di adattamento tenendo
conto delle comunicazioni sull'adattamento di cui al paragrafo 10;
c) esaminare l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del
sostegno offerto per l'adattamento;
d) esaminare i progressi complessivi compiuti nel conseguire
l'obiettivo mondiale di adattamento di cui al paragrafo 1.