Articolo 8 1. Le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi gli eventi metereologici estremi e gli eventi lenti a manifestarsi, e di porvi rimedio, cosi' come riconoscono l'importanza del ruolo dello sviluppo sostenibile nella riduzione del rischio di perdite e danni. 2. Il meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati alle conseguenze dei cambiamenti climatici e' sottoposto all'autorita' e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo e puo' essere migliorato e rafforzato su decisione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 3. Le Parti dovrebbero promuovere la comprensione, l'azione e il sostegno, in particolare attraverso il meccanismo internazionale di Varsavia, ove opportuno, in modo cooperativo e facilitativo per quanto riguarda le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. 4. In maniera analoga, le aree di cooperazione e facilitazione per migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno possono riguardare: a) sistemi di allerta precoce; b) preparazione alle emergenze; c) eventi lenti a manifestarsi; d) eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti; e) valutazione complessiva e gestione del rischio; f) strumenti di assicurazione rischi, mutualizzazione dei rischi climatici e altre soluzioni assicurative; g) perdite non economiche; h) resilienza delle comunita', dei mezzi di sussistenza e degli ecosistemi. 5. Il meccanismo internazionale di Varsavia collabora con gli organismi esistenti e i gruppi di esperti previsti dall'accordo, nonche' con le organizzazioni e gli enti specializzati pertinenti al di fuori dello stesso.