(Protocollo-art. 1)
 
                             PROTOCOLLO 
                             ALL'ACCORDO 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI MONACO 
          SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE 
 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di
Monaco, dopo la firma in data odierna dell'Accordo sullo Scambio  di'
Informazioni in Materia Fiscale, qui di seguito "l'Accordo": 
 
  -  riconoscendo  le  reciproche  legittime  pretese  fiscali  e  la
necessita' di avere certezza che i contribuenti di entrambi  i  Paesi
aventi attivita' all'estero adempiano pienamente ai  propri  obblighi
fiscali; 
  - prendendo atto  che  Monaco  si  e'  impegnato  a  rispettare  lo
standard dell'OCSE in materia fiscale e che  persegue  una  strategia
globale di compliance fiscale che  include  il  supporto  ai  clienti
italiani  degli   intermediari   finanziari   di   Monaco   affinche'
regolarizzino la propria posizione fiscale; 
  - precisando che  gli  "intermediari  finanziari  di  Monaco"  sono
istituzioni finanziarie situate in Monaco; 
  - prendendo atto che i contribuenti italiani hanno la  possibilita'
di regolarizzare la propria posizione fiscale per  le  attivita'  non
dichiarate detenute presso intermediari esteri, relativamente a tutti
gli anni di  imposta  ancora  accertabili,  attraverso  un  programma
nazionale  di   collaborazione   volontaria   (Voluntary   Disclosure
Programme,  VD.P)  disponibile  dal  1°  gennaio  2015.  Coloro   che
aderiranno a  tale  programma  non  saranno  soggetti  a  determinate
sanzioni penali e amministrative sulla base delle condizioni ed entro
i  limiti  previsti  dal  programma  di   collaborazione   volontaria
(articolo 5- quinquies della  legge  4  agosto  1990,  n.  227,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n.  186),  e
resteranno liberi di depositare le  proprie  attivita'  in  qualsiasi
Stato o giurisdizione; 
  - disponendo che gli intermediari finanziari di Monaco  chiederanno
ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare,  entro
la  data  di  scadenza  del  programma  italiano  di   collaborazione
volontaria, un'autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito  al
programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una
risposta positiva circa la  regolarita'  delle  attivita'  depositate
rispetto alla legislazione tributaria italiana; 
  - concordando che il significato dell'espressione "conti  detenuti"
presso  un  intermediario  finanziario  di  Monaco  e'  conforme   al
significato di "conti mantenuti" cosi' come definito nel  Commentario
dell'OCSE sul  modello  comune  di  comunicazione  (Common  Reporting
Standard), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della Sezione  VIII  e
al paragrafo 5 della Sezione IX; 
  - prendendo atto che le richieste di gruppo ai sensi  del  presente
Protocollo sono intese in conformita' con lo standard dell'OCSE  come
riportato nel Commentario del 2012 all'Articolo 26 del  Modello  OCSE
di Convenzione Fiscale,  basato  sullo  schema  di  comportamento  di
clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi  fiscali  a
partire dalla data della firma dell'Accordo; 
  - concordando che le richieste  di  gruppo  riguardano  il  periodo
dalla data della firma dell'Accordo fino alla data di  attuazione  di
un accordo  sullo  scambio  automatico  di  informazioni  basato  sul
modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE
tra Italia e Monaco; 
  - convenendo che Italia e Monaco  riesamineranno  lo  schema  delle
richieste di gruppo dopo la data di scadenza del  programma  italiano
di collaborazione volontaria, se necessario; 
 
  hanno concordato che  le  seguenti  disposizioni  aggiuntive  fanno
parte integrante dell'Accordo: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
  1. Monaco  consente  le  richieste  di  gruppo  relative  ai  conti
detenuti  da  un  titolare  di  conto  residente  in  Italia   presso
intermediari finanziari di Monaco per il periodo intercorrente tra la
data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di  un  accordo
sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di
comunicazione (Common Reporting  Standard)  dell'OCSE  tra  Monaco  e
Italia. 
  2. Fino a quando non saranno attuate  in  Monaco  le  procedure  di
adeguata verifica (due diligence)  previste  dal  modello  comune  di
comunicazione (Common Reporting Standard), le procedure  di  adeguata
verifica (due diligence)  utilizzate  per  identificare  titolari  di
conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano
sulla  legislazione  antiriciclaggio  di  Monaco  e  su  ogni   altra
rilevante disposizione di Monaco  in  vigore  alla  data  in  cui  e'
effettuata l'adeguata verifica (due diligence).