(Protocollo-art. 2)
 
                             ARTICOLO 2 
 
  Le richieste di gruppo  di  cui  all'Articolo  1  si  applicano  ai
seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di  titolari  di
conto residenti in Italia: 
  (1) "Conti chiusi" 
  I "conti chiusi" sono conti detenuti da titolari di conto residenti
in Italia e chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data  di
attuazione di un accordo sullo  scambio  automatico  di  informazioni
basato  sul  modello  comune  di  comunicazione   (Common   Reporting
Standard) dell'OCSE tra Monaco e Italia, indipendentemente da  quando
sono stati aperti tali conti. Cio' include i conti chiusi laddove  le
attivita'  sono  trasferite  presso   qualsiasi   altra   istituzione
finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti. 
  Un conto  chiuso  non  rientra  nel  campo  di  applicazione  delle
richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni: 
 
   i.  il  titolare  di  conto  residente  in  Italia  ha  rilasciato
l'autorizzazione prevista dal programma  italiano  di  collaborazione
volontaria all'intermediario finanziario di Monaco; 
   ii.  le  attivita'  sono  state  trasferite  presso   intermediari
finanziari situati in Italia  o  in  un  Paese  che  al  momento  del
trasferimento  attua  con   l'Italia   lo   scambio   automatico   di
informazioni sui conti  finanziari,  basato  sul  modello  comune  di
comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE. 
 
  (2) "Conti sostanzialmente svuotati" 
  I "conti  sostanzialmente  svuotati"  sono  conti  detenuti  presso
intermediari finanziari di Monaco da titolari di conto  residenti  in
Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti: 
 
   a) sono mantenuti alla data della firma dell'Accordo; 
   b) sono ancora in essere  alla  data  di  scadenza  del  programma
italiano di collaborazione volontaria; 
   c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla  fine
del mese che precede la data della firma dell'Accordo; 
   d) presentano, alla fine del  mese  della  data  di  scadenza  del
programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo,  al
31 dicembre 2015, un saldo  di  conto  sostanzialmente  inferiore  al
saldo di conto indicato alla lettera c). 
 
  Ai fini della lettera d), il saldo di conto di cui alla lettera  d)
e' sostanzialmente inferiore se e' inferiore del  50%  del  saldo  di
conto indicato alla lettera c). 
  Un  conto  sostanzialmente  svuotato  non  rientra  nel  campo   di
applicazione delle richieste di gruppo,  se  si  verifica  una  delle
seguenti condizioni: 
 
  i.  il  titolare  di  conto  residente  in  Italia  ha   rilasciato
l'autorizzazione prevista dal programma  italiano  di  collaborazione
volontaria all'intermediario finanziario di Monaco; 
  ii.  le  attivita'  sono  state  trasferite   presso   intermediari
finanziari situati in Italia  o  in  un  Paese  che  al  momento  del
trasferimento  attua  con   l'Italia   lo   scambio   automatico   di
informazioni sui  conti  finanziari  basato  sul  modello  comune  di
comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE. 
 
  (3) "Conti inattivi" 
  I "conti inattivi" sono tutti gli altri conti che  non  sono  stati
chiusi o sostanzialmente svuotati, detenuti da un titolare  di  conto
residente in Italia alla data della firma  dell'Accordo  e  mantenuti
alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio  automatico  di
informazioni basato  sul  modello  comune  di  comunicazione  (Common
Reporting Standard) dell'OCSE tra Monaco e Italia. 
  Un conto inattivo non  rientra  nel  campo  di  applicazione  delle
richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni: 
 
  i.  il  titolare  di  conto  residente  in  Italia  ha   rilasciato
l'autorizzazione prevista dal programma  italiano  di  collaborazione
volontaria all'intermediario finanziario di Monaco; 
  ii. il titolare  di  conto  residente  in  Italia  ha  fornito  una
risposta positiva, entro la data di scadenza del  programma  italiano
di  collaborazione  volontaria,  alla  richiesta   dell'intermediario
finanziario di Monaco circa la regolarita' delle attivita' depositate
rispetto alla legislazione italiana. 
 
  Fatto a Monaco il 2 marzo 2015,  in  due  originali,  nelle  lingue
italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese. 
    

       Per il Governo,                          Per il Governo
 della Repubblica Italiana                del Principato di Monaco,
  l'Ambasciatore d'Italia             il Ministro degli Affari Esteri
 nel Principato di Monaco,                  e della Cooperazione,
     Antonio Morabito                          Gilles Tonelli
          (Firma)                                  (Firma)

    
              Parte di provvedimento in formato grafico