ARTICOLO 2 Le richieste di gruppo di cui all'Articolo 1 si applicano ai seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di titolari di conto residenti in Italia: (1) "Conti chiusi" I "conti chiusi" sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE tra Monaco e Italia, indipendentemente da quando sono stati aperti tali conti. Cio' include i conti chiusi laddove le attivita' sono trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti. Un conto chiuso non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni: i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario di Monaco; ii. le attivita' sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE. (2) "Conti sostanzialmente svuotati" I "conti sostanzialmente svuotati" sono conti detenuti presso intermediari finanziari di Monaco da titolari di conto residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono mantenuti alla data della firma dell'Accordo; b) sono ancora in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria; c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell'Accordo; d) presentano, alla fine del mese della data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al 31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al saldo di conto indicato alla lettera c). Ai fini della lettera d), il saldo di conto di cui alla lettera d) e' sostanzialmente inferiore se e' inferiore del 50% del saldo di conto indicato alla lettera c). Un conto sostanzialmente svuotato non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni: i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario di Monaco; ii. le attivita' sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE. (3) "Conti inattivi" I "conti inattivi" sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati, detenuti da un titolare di conto residente in Italia alla data della firma dell'Accordo e mantenuti alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE tra Monaco e Italia. Un conto inattivo non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni: i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario di Monaco; ii. il titolare di conto residente in Italia ha fornito una risposta positiva, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, alla richiesta dell'intermediario finanziario di Monaco circa la regolarita' delle attivita' depositate rispetto alla legislazione italiana. Fatto a Monaco il 2 marzo 2015, in due originali, nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese. Per il Governo, Per il Governo della Repubblica Italiana del Principato di Monaco, l'Ambasciatore d'Italia il Ministro degli Affari Esteri nel Principato di Monaco, e della Cooperazione, Antonio Morabito Gilles Tonelli (Firma) (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico