(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
          Modalita' riconoscimento dei Certificati Bianchi 
 
1. Modalita' di riconoscimento dei Certificati Bianchi 
    1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie
di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni,  della
vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il
soggetto proponente  presenti  un  progetto  non  riconducibile  alle
tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilita' ai
sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria
al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. La  Tabella
1 puo' essere quindi aggiornata con le modalita' di cui  all'art.  6,
comma 2 del presente decreto. 
    1.2.  Al   fine   di   considerare   debitamente   l'obsolescenza
tecnologica e commerciale della tecnologia  sottesa  al  progetto  di
efficienza energetica e alla capacita'  del  medesimo  di  conseguire
risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei Certificati
Bianchi, il parametro U non puo' superare i 10 anni. 
    1.3. All'atto della  presentazione  della  domanda,  il  soggetto
proponente puo' richiedere che, per la meta' della durata della  vita
utile del progetto, il volume  di  Certificati  Bianchi  erogati  sia
moltiplicato per il fattore K1 =1,2. In tali casi, per  la  rimanente
durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi  erogati  a
seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente  conseguiti
e misurati e' moltiplicato per il fattore K2 =0,8. 
    1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili  attraverso  i
progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di  potere
calorifico  inferiore  di  cui   all'Allegato   IV   alla   direttiva
2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia  classificabile
in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per  la
valutazione  dei  risparmi  energetici   conseguiti   dovra'   essere
certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma
1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.  
2. Tipi e caratteristiche dei Certificati Bianchi  
    2.1. I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi: 
    a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di  energia
primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di
energia elettrica; 
    b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia
primaria attraverso interventi per la riduzione dei  consumi  di  gas
naturale; 
    c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di  forme
di energia primaria diverse dall'elettricita' e dal gas naturale  non
realizzati nel settore dei trasporti; 
    d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi  di  forme
di energia primaria diverse dall'elettricita'  e  dal  gas  naturale,
realizzati nel settore dei trasporti. 
    2.2 La dimensione commerciale dei Certificati Bianchi e' pari a 1
TEP. Ai fini dell'emissione dei Certificati Bianchi,  i  risparmi  di
energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a  1  TEP  con
criterio commerciale.