(Allegato 2)
 
                                Allegato 2 - Requisiti degli impianti 
 
A. Impianti di produzione elettrica 
    Per le specifiche definizioni di  fonti,  impianti,  requisiti  e
caratteristiche  degli  impianti,  nonche'  di  ogni  altro  elemento
funzionale  all'attuazione  del  presente  decreto,  si  assumono   a
riferimento le pertinenti disposizioni del  decreto  ministeriale  23
giugno 2016 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012,  nei  limiti  e
con le modalita' precisate dall'autorita'. 
    Si applicano inoltre le disposizioni adottate  dall'Autorita'  in
attuazione dell'art. 25  del  decreto  ministeriale  6  luglio  2012,
eventualmente  aggiornate  dalla  stessa  Autorita'   con   specifico
riferimento alle isole minori non interconnesse. 
    Si applicano altresi' le disposizioni adottate dall'Autorita' per
l'energia  elettrica  il  gas  e  il  sistema  idrico  in  attuazione
dell'art. 11 del decreto ministeriale 5  luglio  2012,  eventualmente
aggiornate dalla stessa  autorita'  con  specifico  riferimento  alle
isole minori non interconnesse. 
    Gli impianti fotovoltaici possono essere  muniti  di  sistemi  di
accumulo, nel rispetto delle condizioni definite  dall'autorita'  con
deliberazione 574/2014/R/EEL, eventualmente aggiornate  dalla  stessa
Autorita'  con  specifico   riferimento   alle   isole   minori   non
interconnesse. 
    In tutti i casi, la  remunerazione  e  i  contributi  di  cui  al
presente decreto possono  essere  riconosciuti  solo  per  interventi
muniti  del  pertinente  titolo  abilitativo  per  la  costruzione  e
l'esercizio dell'impianto (art. da 5 a 7-bis del decreto  legislativo
28/2011). 
    Ai  fini  dell'accesso  alla  remunerazione,  sono  ammessi   gli
impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW. 
B. sistemi per la produzione di energia termica e il solar cooling 
    Per impianti solari termici e di solar  cooling,  l'accesso  agli
incentivi di cui al presente decreto e' consentito  se  i  componenti
sono nuovi e se: 
    a) i collettori solari  sono  in  possesso  della  certificazione
Solar Keymark; 
    a-bis)  in  alternativa,  per   gli   impianti   solari   termici
prefabbricati del tipo factory made,  la  certificazione  di  cui  al
punto a) relativa al solo collettore  puo'  essere  sostituita  dalla
certificazione Solar Keymark relativa al sistema; 
    b) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni; 
    c) gli accessori e i componenti  elettrici  ed  elettronici  sono
garantiti almeno due anni; 
      d)  l'installazione  dell'impianto   e'   stata   eseguita   in
conformita' ai manuali di installazione  dei  principali  componenti,
come risultante da dichiarazione dell'installatore. 
    Per le pompe di calore installate esclusivamente in  sostituzione
di scaldaacqua elettrici e dedicate alla  sola  produzione  di  acqua
calda sanitaria e' richiesto un COP ≥ 2,6 misurato secondo  la  norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi  nazionali
di normazione.