Allegato 2 Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni 1. La referenziazione al Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) delle qualificazioni di cui all'art. 4 comma 4 e' effettuata sulla base dei successivi: a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ; b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli. 2. I criteri di cui al punto 1, lettera a), attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono: a) le qualificazioni devono essere ricomprese in repertori approvati e pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e rispondenti agli standard minimi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo; b) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonche' con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto; c) le qualificazioni devono essere ricomprese nell'ambito di un quadro regolatorio adottato in coerenza con gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 3. I criteri di cui al punto 1, lettera b), attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono: a) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3; b) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le qualificazioni gia' inserite nel QNQ a partire dal primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»; c) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con le indicazioni sul livello contenute nella normativa vigente; d) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con gli esiti del confronto a livello europeo o internazionale (ad esempio, sul posizionamento di qualificazioni similari, nei casi di tipologie di qualificazioni comuni a piu' paesi). Nel caso in cui la qualificazione presenti competenze con differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel piu' complessivo processo delle valutazioni di comparazione e coerenza di cui al presente punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base al principio qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello maggiormente ricorrente. 4. La referenziazione al QNQ delle qualificazioni internazionali di cui all'art. 4 comma 6 e' effettuata, a partire dall'istanza, sulla base dei successivi: a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ; b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli. 5. I criteri di cui al punto 4, lettera a), attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono: a) le qualificazioni devono essere formalmente adottate, valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e liberamente accessibili senza oneri per il cittadino; b) le qualificazioni devono dimostrare comprovata diffusione e rappresentativita' internazionale, nazionale, o settoriale; c) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o piu' competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonche' con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto; d) la definizione e il rilascio delle qualificazioni devono rispettare standard codificati e riconosciuti a livello internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in ogni caso, basati su meccanismi di assicurazione della qualita' pubblicamente accessibili, trasparenti e formalizzati. 6. I criteri di posizionamento di cui al punto 4, lettera b) attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono i medesimi di cui al punto 3. 7. Nell'ambito del processo di attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017, le qualificazioni saranno progressivamente referenziate anche alla classificazione internazionale dei settori dell'istruzione e della formazione.