Allegato B
Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti
per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo
di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni a statuto
ordinario, per l'esercizio 2018.
A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2018
Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2018 le
regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno
2018 attraverso il modello n. 2C/18.
Le informazioni del modello n. 2C/18 della certificazione sono
quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2018 trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web
previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di
acquisire direttamente il modello 2C/18 per la certificazione ai fini
del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle
finanze, gia' compilato con le informazioni del prospetto di
monitoraggio relativo al 31 dicembre 2018.
Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di
saldo 2018 e' inviato, entro il 31 marzo 2019, al Ministero
dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.
In prossimita' del termine del 31 marzo 2019 previsto per la
certificazione dei risultati del 2018, le regioni a statuto
ordinario, aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per
tenere conto dell'attivita' di riaccertamento ordinario posta in
essere fino a tale data.
L'obiettivo 2018 e' stato conseguito se la voce Q del prospetto,
riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria
realizzato nel 2018 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto
per il 2018 e' pari a 0 o positivo.
Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2018, in attuazione
dell'articolo 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati
lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento
degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2018,
condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti
per la certificazione del pareggio 2018, consente di innalzare
nell'esercizio 2019 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma
28.
Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di
cassa (facoltativa), il prospetto della certificazione consente di
certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non
negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto
dall'articolo 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232.
Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2018, in
attuazione dell'articolo 1, comma 476, della citata legge n. 232 del
2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato
conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge
n. 232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle
entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo,
per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo
comma 476.
Inoltre, in attuazione dell'articolo 1, comma 507, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, il prospetto certifica l'eventuale utilizzo
degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2018 per una quota
inferiore al 90 per cento (se N/G e' < 0,9). Qualora gli spazi
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al
90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi
finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a
quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente.
Infine, il prospetto 2C/18 certifica la realizzazione di nuovi
investimenti esigibili nel 2018 effettuati dalle Regioni a statuto
ordinario a valere:
a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio
2018 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, L. 232/2016, a meno che
la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio
2018, pari a complessivi 137 milioni, sia stata realizzata nel 2017
attraverso impegni esigibili nel 2017. Il mancato conseguimento di
tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 475;
b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio
2018 in attuazione del comma 495 della L. 232/2016 e dell'intesa
sancita il 22 febbraio 2018, pari ad almeno 175 milioni. Il mancato
conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 475.
L'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto
l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del
pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma
digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla
certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi
dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione
Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti
in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare,
l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale,
rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con
qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la
fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e
la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per
posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante
"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario
accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu
Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale
dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla
certificazione del rispetto degli obiettivi 2018 che prospettera', in
sola visualizzazione, il modello 2C/18 contenente le risultanze del
monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente.
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite
dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con
firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del
responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di
revisione economico-finanziaria.
A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione
digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito
tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit
di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere
nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare
l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica
Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla
validita' delle firme apposte sul documento tra i quali la data di
scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in
caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma
digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2018,
inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019 mediante la
funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del
"Monitoraggio".
Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di
"Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio.
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli
preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente
dell'applicativo disponibile sul sistema web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti
all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it".
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono
essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di
gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente,
approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi
con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 473, della legge n. 232 del 2016 e' tenuto a rettificare, entro
sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2019 i dati del
monitoraggio del 2018 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova
certificazione con le modalita' sopra richiamate.
Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal
sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione
del rispetto del pareggio di bilancio.