ALLEGATO B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo
A - Disposizioni specifiche sull'autorizzazione ministeriale alla
raccolta del corallo
L'autorizzazione annuale e' concessa, sospesa e revocata sulla base
delle disposizioni contenute nel presente piano, pertanto:
a. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore,
non esime i soggetti a cio' tenuti dal munirsi di ogni altra
autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento
dell'attivita', da rilasciarsi a cura del Ministero delle politiche
agricole, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca
ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare
dell'autorizzazione ad operare quale unita' di appoggio in uno o piu'
compartimenti marittimi.
b. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore
non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni
previste da altre norme di legge e regolamenti che essi siano tenuti
ad osservare per lo svolgimento dell'attivita', volte a salvaguardare
altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in
materia di sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro:
- l'osservanza delle prescrizioni del decreto legislativo n.
81/2008 e s.s.m.m.i.i., in materia di sicurezza sul lavoro di tutti i
settori di attivita', ivi comprese le attivita' svolte in ambiente
subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche. In
particolare, si rammenta che il decreto legislativo n. 81/2008
disciplina "tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio" (articolo 3, comma 1) e reca
l'espresso richiamo ai "lavori che espongono ad un rischio di
annegamento", ai "lavori subacquei con respiratori" (allegato XI,
rispettivamente voci 5 e 7) ed alle "atmosfere iperbariche" (art.
180, comma 1).
- l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti,
quali, a titolo comunque non esaustivo:
i. le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il
datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento
degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
ii. il decreto legislativo n. 271/99 e il decreto legislativo
n. 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale,
riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca,
comprese le unita' di appoggio per la raccolta professionale del
corallo, e tra loro complementari;
iii. con riferimento agli apparecchi a pressione utilizzati a
supporto dell'attivita' subacquee, le norme di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la
circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici
requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in
relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche
periodiche o altre prescrizioni sulle modalita' di gestione ed il
corretto uso;
iv. i regolamenti e le ordinanze adottate dalle Autorita'
competenti e dall'Autorita' marittima, se e in quanto applicabili.
c. L'autorizzazione annuale rilasciata e' valida esclusivamente
nell'ambito dell'area di giurisdizione marittima regionale e non puo'
essere utilizzata al di fuori della stessa. Ogni raccoglitore non
puo' richiedere piu' di una autorizzazione sul territorio nazionale.
B - Soggetti che possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione
Possono presentare domanda di autorizzazione i pescatori
professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della
pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata
dall'Autorita' nazionale ai sensi del decreto del Ministero della
Marina Mercantile 20 ottobre 1986 recante "Disciplina della pesca
professionale subacquea" e successive modifiche e integrazioni e
della normativa nazionale vigente.
C - Requisiti e Idoneita' fisica
I richiedenti l'autorizzazione devono essere in possesso di almeno
un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della
pesca professionale subacquea previsto dal decreto ministeriale 20
ottobre 1986, art. 4, punto 2, tra quelli di seguito indicati:
- diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei;
- attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto,
di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti
di Stato o legalmente riconosciuti;
- attestato conseguito al termine di corsi di formazione
professionale effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo
5 della legge n. 845/1978;
- servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella
qualita' di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o
nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualita'
di sommozzatore. Il requisito di cui al presente punto viene valutato
congiuntamente al requisito di idoneita' fisica di cui al capitolo P
del presente Piano di gestione;
- autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da
un'Autorita' pubblica nazionale. In tal caso deve essere presentata
la documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco
l'esercizio di attivita' di raccolta del corallo in un determinato
periodo e zona e nel rispetto della normativa vigente in materia di
tracciabilita' dei prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n.
1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da dichiarazione
di assunzione in carico, documento di trasporto, nota di vendita)
nonche' nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal
regolamento (UE) n. 2015/2102 del 28.10.2015 (art. 17 bis);
- specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di
legge da 4. In tal caso deve essere presentata la
documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione
o attestazione rilasciata da un'Autorita' pubblica o copia del
libretto di imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco
l'esercizio di attivita' di pesca del corallo in un determinato
periodo, e se del caso il rispetto degli obblighi di registrazione
previsti dal regolamento (UE) n. 2015/2012 del 28.10.2015 (art.17
bis); i documenti scritti in lingua straniera diversa dall'inglese,
dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da
traduzione ufficiale.
I richiedenti l'autorizzazione devono, inoltre dimostrare, il
possesso dei seguenti requisiti:
a. idoneita' fisica all'esercizio della pesca subacquea
professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni
contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina
Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3)
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979. L'idoneita'
fisica e' attestata dal certificato medico di idoneita' subacquea
professionale, deve sussistere al momento della presentazione
dell'istanza e permanere per l'intera durata della stagione di
raccolta.
Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata
rilasciata a partire dal con decorrenza successiva al 1 gennaio 2019;
b. iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali
presso uno dei compartimenti marittimi a norma del decreto
legislativo n. 153 del 26 maggio 2004.
D - Termini e modalita' di presentazione delle domande di
autorizzazione
La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo lo schema
allegato (Allegato C), deve pervenire per il tramite della
Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, alla Direzione
Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T.,
Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma) entro il 1° marzo di
ogni anno, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo:
pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; .
Si precisa che ciascuna istanza, previa istruttoria dell'autorita'
marittima, deve pervenire singolarmente e non in modo cumulativo.
Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:
- la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto C;
- la dichiarazione dell'impresa di pesca (Allegato E)
- una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell'impresa
di pesca armatrice dell'imbarcazione che il richiedente utilizzera'
come unita' d'appoggio, relativa al rispetto della tracciabilita'
delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali
prospicienti il territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti;
qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessita' di
sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione
alla Capitaneria di porto locale corredata dei dati dell'imbarcazione
sostitutiva e dell'autorizzazione alla raccolta, al fine del
mantenimento dell'autorizzazione;
- il certificato medico di idoneita';
- la copia di un documento di identita' in corso di validita';
- i dati identificativi della barca di appoggio;
E - Oneri governativi
Con specifico provvedimento della Direzione generale per la pesca
marittima e dell'acquacoltura verra' indicato l'importo dell'onere
governativo da pagare annualmente e le modalita' di versamento.
F - Rilascio dell'autorizzazione
Il rilascio delle autorizzazioni e' disposto dall'Ufficio PEMAC III
della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura,
previa acquisizione della documentazione trasmessa dalla Capitaneria
di porto competente secondo quanto disposto al punto D.
G - rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione ha validita' annuale, con decorrenza dalla data di
rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto dagli interessati
compilando il modello riportato nell'allegato F, entro il termine
perentorio di sessanta giorni successivi alla data di chiusura
dell'attivita' di raccolta per l'anno in corso.
La richiesta deve pervenire alla Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III
(via XX Settembre, 20 - Roma) per il tramite della Capitaneria di
porto competente, a pena di esclusione, tramite Posta Elettronica
Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it.
H - Registro delle autorizzazioni
E' istituito presso la Direzione Generale pesca e Acquacoltura del
MI.P.A.A.F.T. il registro delle autorizzazioni di pesca del corallo
rosso di cui al presente Allegato.
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