Allegato 2
(di cui all'articolo 4, comma 6, lettere a) e c),
e all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d),
e all'articolo 8, comma 2, lettera e))
REQUISITI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO
A. Requisito di adeguatezza delle strutture e delle risorse
strumentali.
L'organismo deve:
a) dotarsi di una struttura organizzativa periferica (sede,
dotazioni tecniche - informatiche) nella regione dove svolge
attivita' di controllo e certificazione su almeno cento operatori;
b) dotarsi di un referente regionale in tutte le regioni dove
non ha l'obbligo di dotarsi di una struttura organizzativa
periferica.
B. Requisito della adeguatezza, capacita', esperienza e competenza e
delle risorse umane.
In fase di autorizzazione l'Organismo:
a) presenta un piano di dotazione delle risorse umane, nel
quale sia specificato il fabbisogno di personale tecnico ed
amministrativo, dipendente o esterno all'organismo di controllo, a
tempo pieno o parziale, con la descrizione dei criteri per
l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita';
b) dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle
risorse umane;
c) dispone di procedure di qualificazione, formazione,
monitoraggio e valutazione di tutto personale;
d) individua almeno un ispettore, un responsabile della
valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' i componenti
degli organi collegiali, in possesso dei requisiti professionali
adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere
all'interno dell'organismo medesimo.
B.I - Il personale responsabile della qualita', di schema, di
coordinamento e del monitoraggio, il referente regionale e i
componenti dell'organo collegiale deliberante la certificazione e i
provvedimenti di non conformita' deve possedere i seguenti
requisiti minimi:
1. Formazione: corso sui sistemi di qualita' (di 40 ore), corso
interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e
sulla normativa di settore (di ore 10), almeno n. 3 visite di
addestramento per singola attivita';
2. Esperienza professionale di almeno 2 anni sul settore
agroalimentare;
3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di
secondo livello attinente all'attivita' di controllo da svolgere (es.
laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari,
veterinaria, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni
ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario,
agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).
B.II - Il personale dell'organo collegiale dei ricorsi/reclami deve
possedere i seguenti requisiti minimi:
1. Titolo professionale: professionisti del settore
agroalimentare, avvocati e commercialisti;
2. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore della
certificazione agroalimentare.
B.III - Il personale ispettivo deve possedere i seguenti requisiti
minimi:
1. Formazione minima: corso sui sistemi di qualita' (di 40 ore),
corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10
ore) e sulla normativa di settore (di ore 10) e almeno n. 5 visite di
addestramento per singola attivita';
2. Esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore
agroalimentare;
3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di
secondo livello attinente all'attivita' di controllo che svolge (es.
laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari,
veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche,
scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario,
agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).
B.IV - Il personale, diverso da quello indicato ai punti precedenti,
comunque impiegato nella attivita' di valutazione e riesame deve
possedere i seguenti requisiti minimi:
1. Formazione: corso interno sul funzionamento dell'organismo di
controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10),
almeno n. 3 visite di addestramento per singola attivita';
2. Esperienza professionale di almeno 6 mesi nel settore
agroalimentare.
C. Il requisito di idoneita' morale, di indipendenza, di
imparzialita' e assenza di conflitto di interesse e' assicurato
dall'organismo di controllo nei seguenti modi:
1. sono fissati e resi pubblici criteri per stabilire congrue
tariffe da applicare agli operatori;
2. l'organismo di controllo non deve svolgere attivita' di
consulenza, nel settore dell'agricoltura biologica, a favore degli
operatori assoggettati;
3. i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di
controllo e certificazione, il personale addetto all'attivita' di
controllo e certificazione:
a) non devono aver riportato condanne definitive (o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale) o essere interessati da procedimenti penali in
corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517,
517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che
importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a
tre anni;
b) non devono essere destinatari di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;
c) non devono avere commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito
richiesto solamente a i rappresentanti ed agli amministratori
dell'organismo);
d) non devono avere commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli
amministratori dell'organismo);
e) non devono essere stati dichiarati falliti, ne' avere
procedure concorsuali aperte a proprio carico in corso trovarsi
(requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli
amministratori dell'organismo);
4. Il personale dipendente ed i collaboratori esterni devono
essere liberi da qualsiasi conflitto di interessi. Il possesso di
tale requisito e' dimostrato anche attraverso dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non
sussistono situazioni di incompatibilita' tra il dichiarante e gli
operatori assoggettati a controllo ai sensi dell'articolo 51 del
codice di procedura civile. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle suddette
dichiarazioni sostitutive;
5. L'organismo applica una procedura di rotazione degli ispettori
che rispetti i seguenti criteri:
a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo
ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive;
b) lo stesso ispettore potra' riprendere l'attivita' ispettiva
a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione;
c) le disposizioni di cui alla lettera a) e b) valgono anche
nel caso l'ispettore cambi organismo di controllo;
6. Numero dispari dei componenti degli organi collegiali che
deliberano i seguenti provvedimenti:
a) documento giustificativo, certificato di conformita',
provvedimenti sanzionatori nei casi di irregolarita' e infrazioni;
b) decidono su reclami e ricorsi;
7. I componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri
organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo;
8. L'organo collegiale dei ricorsi e':
a) indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo di
controllo;
b) composto da professionisti del settore agroalimentare e da
avvocati/commercialisti. I pronunciamenti hanno natura di lodo
arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel
contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII
del libro quarto del Codice di procedura civile;
9. La struttura organizzativa tiene distinti i ruoli di
valutazione, di riesame e di decisione;
10. Gli amministratori e i rappresentanti dell'amministrazione,
il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi
collegiali (eccettuato quello per la salvaguardia dell'imparzialita')
non sono operatori e/o proprietari e/o soci degli operatori
controllati e certificati dall'organismo di controllo;
11. Il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte
le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle
attivita' di controllo e certificazione autorizzate, salvo le deroghe
previste da specifiche disposizioni di legge;
12. Il personale dipendente o esterno che svolge compiti di
valutazione (comprende anche l'attivita' ispettiva) e di riesame non
ha rapporti professionali e/o economici e/o di consulenza con gli
operatori assoggettati al controllo dell'organismo, ne' direttamente
ne' per mezzo di studi professionali e/o associazioni di cui e' socio
e/o associato e/o collabora;
13. Il personale ispettivo o il personale che valuta o che fa
parte degli organi collegiali non svolge attivita' formativa per gli
operatori assoggettati al proprio controllo;
14. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 e' dimostrato
anche attraverso dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni
sostitutive.