(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle
  attivita'  di  pianificazione,  controllo   e   apposizione   della
  segnaletica stradale destinata alle  attivita'  lavorative  che  si
  svolgano in presenza di traffico veicolare. 
 
1. Premessa. 
 
    Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti,
la durata nonche' gli indirizzi e i  requisiti  minimi  di  validita'
della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attivita'  di
revisione, integrazione  e  apposizione  della  segnaletica  stradale
destinata alle attivita' lavorative che si svolgano  in  presenza  di
traffico veicolare. 
    La partecipazione ai  suddetti  corsi,  secondo  quanto  disposto
dall'art. 37 del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  deve
avvenire in orario di lavoro e non puo'  comportare  oneri  economici
per i lavoratori. 
    La  formazione  di  seguito  prevista,   in   quanto   formazione
specifica, non e' sostitutiva della formazione obbligatoria spettante
comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37  del
citato decreto legislativo n. 81  del  2008.  Tale  formazione  deve,
pertanto   considerarsi   integrativa   della   formazione   prevista
dall'accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma  2,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008. 
    La durata ed i contenuti della formazione  sono  da  considerarsi
minimi. 
 
2. Destinatari dei corsi. 
 
    I corsi  sono  diretti  a  lavoratori  e  preposti  addetti  alle
attivita' di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica
stradale destinata alle  attivita'  lavorative  che  si  svolgano  in
presenza di traffico veicolare. 
 
3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento. 
 
    Fino alla piena attuazione del sistema di  cui  all'art.  13  del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   150   e   successive
modificazioni, sono soggetti formatori del corso di formazione e  del
corso di aggiornamento: 
      le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
mediante le proprie strutture tecniche  operanti  nel  settore  della
prevenzione  (ad  esempio,  le  aziende  sanitarie  locali)  e  della
formazione professionale; 
      il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante  il
personale tecnico impegnato in attivita' del settore della  sicurezza
sul lavoro; 
      l'Ispettorato nazionale lavoro; 
      l'INAIL; 
      le  associazioni  sindacali  dei  datori  di   lavoro   e   dei
lavoratori, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nel settore dell'edilizia e dei trasporti; 
      gli organismi paritetici quali definiti all'art.  2,  comma  1,
lettera  ee),  del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  per  lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51  del  predetto  decreto
legislativo, istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti; 
      il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
      il Ministero dell'interno (dipartimento  pubblica  sicurezza  -
servizio polizia stradale, vigili del fuoco); 
      gli enti proprietari e le societa' concessionarie di  strade  o
autostrade; 
      i  soggetti  formatori  con  esperienza   documentata,   almeno
triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto,  nella
formazione in materia di salute e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro
accreditati in conformita' al modello di accreditamento  definito  in
ogni regione e provincia autonoma ai  sensi  dell'intesa  sancita  in
data 20 marzo 2008 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio  2009),  che
si intende,  ai  fini  del  presente  decreto,  valido  su  tutto  il
territorio nazionale. 
    Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi  di  soggetti
formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere
in possesso dei requisiti  previsti  nei  modelli  di  accreditamento
definiti in ogni regione e provincia autonoma  ai  sensi  dell'intesa
sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini  del  presente
decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009. 
 
4. Requisiti dei docenti. 
 
    Le  docenze  vengono  effettuate,  con  riferimento  ai   diversi
argomenti, per la parte teorica, dal  responsabile  del  Servizio  di
prevenzione e protezione aziendale con  esperienza  almeno  triennale
nel settore stradale, ovvero  da  personale  interno  o  esterno  con
esperienza  documentata,  almeno  quinquennale,  nel  settore   della
formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza  e  salute  nei
cantieri stradali. Per quanto invece riguarda la  parte  pratica,  da
personale  con  esperienza  professionale   documentata   nel   campo
dell'addestramento  pratico  o  nei  ruoli  tecnici  operativi  o  di
coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e
rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza
e la fluidita' della circolazione stradale. 
    Al termine del  triennio  successivo  all'adozione  del  presente
decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica,
il personale esterno dovra' essere in possesso dei requisiti  di  cui
al decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n.  65,  con
esperienza professionale nel settore della prevenzione,  sicurezza  e
salute nei cantieri stradali. 
 
5. Organizzazione dei corsi di formazione. 
 
    In ordine all'organizzazione dei  corsi  di  formazione,  occorre
garantire: 
      a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo e
dei docenti; 
      b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte
del soggetto che realizza il corso; 
      c) un numero di partecipanti per ogni  corso  non  superiore  a
trentacinque unita'; 
      d)  per  le  attivita'  addestrative   pratiche   il   rapporto
istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto  di  1  a  6
(almeno un docente ogni sei allievi); 
      e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del
monte orario complessivo. 
 
6. Articolazione e contenuti del percorso formativo. 
 
    Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada,  e'
finalizzato all'apprendimento di tecniche operative  in  presenza  di
traffico,  adeguate  ad  eseguire  in  condizioni  di  sicurezza   le
attivita' di: 
      installazione del cantiere; 
      rimozione del cantiere; 
      revisione e integrazione della segnaletica; 
      manovre di entrata ed uscita dal cantiere; 
      interventi in emergenza. 
 
6.1 Percorso formativo per i lavoratori. 
    Il percorso formativo rivolto ai lavoratori e' strutturato in tre
moduli della durata complessiva  di  otto  ore  oltre  una  prova  di
verifica finale, secondo la seguente articolazione: 
      a) modulo giuridico - normativo della durata di un'ora; 
      b) modulo tecnico della  durata  di  tre  ore,  concernente  le
categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza; 
      c)  prova  di  verifica  intermedia  (questionario  a  risposta
multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); 
      d) modulo pratico della durata di quattro ore,  concernente  le
categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza; 
      e) prova di verifica finale (prova pratica). 
 
=====================================================================
|    Modulo   |              Argomento             |     Durata     |
+=============+====================================+================+
|             |Cenni sugli articoli del Codice     |                |
|             |della strada e del suo regolamento  |                |
|             |di attuazione, che disciplinano     |                |
|             |l'esecuzione di opere, depositi e   |                |
|             |l'apertura di cantieri sulle strade |                |
|             |di ogni classe; Cenni sull'analisi  |                |
|             |dei rischi a cui sono esposti i     |                |
|             |lavoratori in presenza di traffico e|                |
|             |di quelli trasmessi agli utenti;    |                |
|             |Cenni sulle statistiche degli       |                |
|             |infortuni e delle violazioni delle  |                |
|  Giuridico  |norme nei cantieri stradali in      |                |
|  normativo  |presenza di traffico.               |     un'ora     |
+-------------+------------------------------------+----------------+
|             |Nozioni sulla segnaletica           |                |
|             |temporanea. I dispositivi di        |                |
|             |protezione individuale: indumenti ad|                |
|             |alta visibilita'; Organizzazione del|                |
|             |lavoro in squadra, compiti degli    |                |
|             |operatori e modalita' di            |                |
|             |comunicazione; Norme operative e    |                |
|             |comportamentali per l'esecuzione in |                |
|             |sicurezza di interventi programmati |                |
|             |e di emergenza (cfr. Allegato I al  |                |
|   Tecnico   |presente decreto).                  |     tre ore    |
+-------------+------------------------------------+----------------+
|             |Tecniche di installazione,          |                |
|             |integrazione, revisione e rimozione |                |
|             |della segnaletica per cantieri      |                |
|             |stradali su: - Strade di tipo A, B, |                |
|             |D (autostrade, strade extraurbane   |                |
|             |principali, strade urbane di        |                |
|             |scorrimento); - Strade di tipo C, F |                |
|             |(strade extraurbane secondarie e    |                |
|             |locali extraurbane); - Strade di    |                |
|             |tipo E, F (strade urbane di         |                |
|             |quartiere e locali urbane); Tecniche|                |
|             |di intervento mediante «cantieri    |                |
|             |mobili»; Tecniche di intervento in  |                |
|             |sicurezza per situazioni di         |                |
|   Pratico   |emergenza.                          |   quattro ore  |
+-------------+------------------------------------+----------------+
 
6.2 Percorso formativo per i preposti 
    Il percorso formativo per i preposti e' strutturato in tre moduli
della durata complessiva di dodici ore oltre una  prova  di  verifica
finale, secondo la seguente articolazione: 
      a) modulo giuridico - normativo della durata di tre ore; 
      b) modulo tecnico della durata di cinque  ore,  concernente  le
categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza; 
      c)  prova  di  verifica  intermedia  (questionario  a  risposta
multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); 
      d) modulo  pratico  sulla  comunicazione  e  sulla  simulazione
dell'addestramento  della  durata  di  quattro  ore,  concernente  le
categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza; 
      e) prova di verifica finale (prova pratica). 
 
=====================================================================
|    Modulo    |             Argomento             |     Durata     |
+==============+===================================+================+
|              |legislazione generale di sicurezza |                |
|              |in materia di prevenzione infortuni|                |
|              |con particolare riferimento ai     |                |
|              |cantieri temporanei e mobili in    |                |
|              |presenza di traffico; articoli del |                |
|              |Codice della strada e del suo      |                |
|              |regolamento di attuazione, che     |                |
|              |disciplinano l'esecuzione di opere,|                |
|              |depositi e l'apertura di cantieri  |                |
|              |sulle strade di ogni classe;       |                |
|              |analisi dei rischi a cui sono      |                |
|              |esposti i lavoratori in presenza di|                |
|              |traffico e di quelli trasmessi agli|                |
|              |utenti; statistiche degli infortuni|                |
|              |e delle violazioni delle norme nei |                |
|  Giuridico   |cantieri stradali in presenza di   |                |
|  normativo   |traffico;                          |     tre ore    |
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|              |Il disciplinare tecnico relativo   |                |
|              |agli schemi segnaletici,           |                |
|              |differenziati per categoria di     |                |
|              |strada, da adottare per il         |                |
|              |segnalamento temporaneo; i         |                |
|              |dispositivi di protezione          |                |
|              |individuale: indumenti ad alta     |                |
|              |visibilita'; organizzazione del    |                |
|              |lavoro in squadra, compiti degli   |                |
|              |operatori e modalita' di           |                |
|              |comunicazione; norme operative e   |                |
|              |comportamentali per l'esecuzione in|                |
|              |sicurezza di interventi programmati|                |
|              |e di emergenza (vedi allegato I del|                |
|    Tecnico   |presente decreto)                  |   cinque ore   |
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|              |sulla comunicazione e sulla        |                |
|              |simulazione dell'addestramento     |                |
|              |sulle tecniche di installazione e  |                |
|              |rimozione della segnaletica per    |                |
|              |cantieri stradali su: - strade di  |                |
|              |tipo A, B, D (autostrade, strade   |                |
|              |extraurbane principali, strade     |                |
|              |urbane di scorrimento); - strade di|                |
|              |tipo C, F (strade extraurbane      |                |
|              |secondarie e locali extraurbane); -|                |
|              |strade di tipo E, F (strade urbane |                |
|              |di quartiere e locali urbane);     |                |
|              |tecniche di intervento mediante    |                |
|              |«cantieri mobili»; tecniche di     |                |
|              |intervento in sicurezza per        |                |
|    Pratico   |situazioni di emergenza;           |   quattro ore  |
+--------------+-----------------------------------+----------------+
 
    Nel caso di un preposto che abbia  gia'  effettuato  il  percorso
formativo di lavoratore, la  formazione  deve  essere  integrata,  in
relazione ai compiti dal medesimo  esercitati,  con  un  corso  della
durata di quattro ore piu' una prova di verifica finale. 
    I contenuti di tale formazione comprendono: 
      a) modulo tecnico della durata di un'ora; 
      b) modulo  pratico  sulla  comunicazione  e  sulla  simulazione
dell'addestramento della durata di tre ore; 
      c) prova di verifica finale (prova pratica). 
 
7. Sedi della formazione. 
 
    Considerata la specificita' dell'intervento formativo,  le  prove
pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in  siti
ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle  che
si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica
tipologia di corso. 
 
8. Metodologia didattica. 
 
    Per quanto concerne la metodologia di  insegnamento/apprendimento
devono essere privilegiate metodologie  «attive»  che  comportano  la
centralita' del discente nel percorso di apprendimento e che: 
      a)   garantiscono   un   equilibrio   tra   lezioni   frontali,
valorizzazione e confronto delle esperienze in aula,  nonche'  lavori
di gruppo, nel rispetto  del  monte  ore  complessivo  e  di  ciascun
modulo,  laddove  possibile  con  il  supporto  di  materiali   anche
multimediali; 
      b)  favoriscono  metodologie  di  apprendimento  basate   sulla
simulazione e risoluzione di problemi specifici; 
      c)  prevedono   dimostrazioni   e   prove   pratiche,   nonche'
simulazione di gestione autonoma da parte del discente di  situazioni
critiche. 
 
9. Valutazione e verifica dell'apprendimento. 
 
    Al termine dei due moduli teorici si svolge una  prima  prova  di
verifica, nella forma di un  questionario  a  risposta  multipla.  Il
superamento della prova, che si intende superata con  almeno  il  70%
delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda  parte  del
corso (parte pratica). 
    Il mancato superamento della  prova,  di  converso,  comporta  la
ripetizione dei due moduli teorici. 
    Al termine del modulo pratico  ha  luogo  una  prova  pratica  di
verifica finale, consistente in  una  simulazione  in  area  dedicata
dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada. 
    Il mancato superamento delle prova di  verifica  finale  comporta
l'obbligo di ripetere il modulo pratico. 
    L'esito positivo delle prove di  verifica  intermedia  e  finale,
unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore,  consente
il rilascio, al termine del  percorso  formativo,  dell'attestato  di
frequenza con verifica dell'apprendimento. 
    L'elaborazione di ogni singola prova e' competenza  del  relativo
docente,  eventualmente  supportato  dal  responsabile  del  progetto
formativo.  L'accertamento  dell'apprendimento,  tramite   le   varie
tipologie di verifiche intermedie  e  finali,  viene  effettuato  dal
responsabile del progetto formativo o da un docente da  lui  delegato
che formula il proprio giudizio in termini di valutazione  globale  e
redige il relativo verbale. 
    Gli attestati di  frequenza  e  superamento  della  prova  finale
vengono  rilasciati,  sulla  base  di  tali  verbali,  dai   soggetti
individuati  al  punto  3,  i  quali  provvedono  alla   custodia   e
archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso. 
    Gli attestati rilasciati  conformemente  a  quanto  previsto  dal
presente decreto hanno validita' sull'intero territorio nazionale. 
 
10. Modulo di aggiornamento. 
 
    L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e  dei  preposti,
distribuito nel corso di ogni  quinquennio  successivo  al  corso  di
formazione,  va  garantito,  alle  condizioni  di  cui  al   presente
allegato, per mezzo di interventi formativi della durata  complessiva
minima di sei ore, in particolare in caso di  modifiche  delle  norme
tecniche  e  in  caso  di  interruzione   prolungata   dell'attivita'
lavorativa. 
    Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati  anche  sui
luoghi di lavoro. 
 
11. Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore. 
 
    L'attestato di frequenza con  verifica  dell'apprendimento  e  la
frequenza ai corsi di  aggiornamento  potranno  essere  inseriti  nel
fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   150   e   successive
modificazioni, ovvero - fino alla completa sostituzione del  libretto
formativo  del  cittadino  -  nella   III   sezione   «Elenco   delle
certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino.