(Allegato B-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                          Base ampelografia 
 
    1. I vini della denominazione di  origine  controllata  «Sicilia»
devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      bianco, anche, passito, vendemmia tardiva, superiore e riserva: 
        Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico e Chardonnay da soli o
congiuntamente, per almeno il 50%; 
        possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri
vitigni a  bacca  bianca,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Sicilia iscritti nel Registro nazionale delle varieta'  di  vite  per
uve da  vino  approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242  del  14  ottobre  2004  e
successivi aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del  presente
disciplinare. 
      rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva: 
        Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese Perricone e  Syrah,
da soli o congiuntamente, per almeno il 50%; 
        possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri
vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione  Sicilia
iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio  2004  e  successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
      rosato: 
        Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese, Perricone e Syrah,
da soli o congiuntamente, per almeno il 50%; 
        possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri
vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione  Sicilia
iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del  14  ottobre  2004  e  successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
      Spumante bianco: 
        Catarratto,   Inzolia,   Chardonnay,    Grecanico,    Grillo,
Carricante, Pinot nero, Nerello Mascalese, Moscato bianco e  Zibibbo,
da soli o congiuntamente, per almeno il 50%; 
        possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri
vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia
iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del  14  ottobre  2004  e  successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
      Spumante rosato: 
        Nerello Mascalese, Nero d'Avola, Pinot nero  e  Frappato,  da
soli o congiuntamente, per almeno il 50%; 
        possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri
vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia,
iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio  2004  e  successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
      con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: 
        Inzolia,   Grillo,   Chardonnay,   Catarratto,    Carricante,
Grecanico, Fiano,  Damaschino,  Viogner,  Muller  Thurgau,  Sauvignon
blanc,  Pinot  grigio,  Moscato  bianco,  Vermentino,  Zibibbo,  Nero
d'Avola, Perricone, Nerello cappuccio, Frappato,  Nerello  mascalese,
Cabernet  franc,  Merlot,  Cabernet  sauvignon,  Syrah,  Pinot  nero,
Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante,  Petit  Verdot  e  Sangiovese:
almeno l'85% del corrispondente vitigno; 
        possono concorrere, per un massimo del 15%, le uve  di  altri
vitigni, a bacca di colore analogo, idonei  alla  coltivazione  nella
Regione Sicilia. 
    La  denominazione  di  origine  controllata  «Sicilia»   con   la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi  fra
quelli di cui all'art. 1, comma 1, ivi compreso il vitigno Zibibbo, e
con l'esclusione degli  altri  vitigni  aromatici,  e'  consentita  a
condizione che: 
      il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
      l'indicazione dei vitigni deve avvenire in  ordine  decrescente
rispetto all'effettivo apporto  delle  uve  da  essi  ottenute  e  in
caratteri della stessa dimensione e colore; 
      il quantitativo di uva prodotta per il vitigno  presente  nella
misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.