(Allegato B-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini di cui all'art. 1 devono essere  quelle  tradizionali  della
zona e atte a conferire alle uve  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'. 
    2. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le  produzioni
della denominazione di origine di cui si  tratta.  Sono  pertanto  da
escludere  i  terreni  eccessivamente  umidi   o   insufficientemente
soleggiati. 
    3.  Per  i  nuovi  impianti  e   i   reimpianti,   sono   ammesse
esclusivamente  le  forme  di  allevamento  a  controspalliera  o  ad
alberello ed eventuali varianti similari, con una densita' dei  ceppi
per ettaro non inferiore a 3.200.  Fino  alla  campagna  vitivinicola
2018/2019, sono tuttavia ammessi, esclusivamente per le  Province  di
Agrigento e Caltanissetta, per la varieta' Calabrese o  suo  sinonimo
Nero D'Avola, gli impianti con forma di  allevamento  a  tendone  con
numero dei ceppi non inferiore a 1.100. Dalla  campagna  vitivinicola
2019/2020 la forma di allevamento a tendone per la varieta' Calabrese
o  suo  sinonimo  Nero  D'Avola,  nelle  Province  di   Agrigento   e
Caltanissetta, e' ammessa soltanto per il reimpianto. 
    4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso. 
    5. La produzione massima di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  e  la
gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art.
1, sono le seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per la produzione massima ad ettaro  e  il  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
delle tipologie  «bianco»,  «rosso»,  «spumante»  e  «rosato»  si  fa
riferimento  ai  limiti  stabiliti  per  ciascuna  varieta'  che   le
compongono. 
    6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve  ottenuti  e  da
destinare alla produzione di detti vini devono essere  riportati  nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del
20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di  resa  uva/vino  di
cui  trattasi.  Oltre  detto   limite,   decade   il   diritto   alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
    7. La Regione Sicilia, su richiesta  motivata  del  Consorzio  di
tutela e sentite le organizzazioni di  categoria  interessate,  prima
della vendemmia, con propri provvedimenti, puo' stabilire ulteriori e
diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 
    8. La Regione Sicilia su richiesta  del  Consorzio  di  tutela  e
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima  della
vendemmia, con proprio provvedimento, puo', per ragioni  di  mercato,
stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «Sicilia»
anche per singola tipologia inferiore a quello fissato  dal  presente
disciplinare.  La  Regione  e'  tenuta  a  dare  comunicazione  delle
disposizioni  adottate  al  Ministero  per  le   politiche   agricole
alimentari e forestali ed al competente organismo di controllo. 
    9. La Regione Sicilia su richiesta  del  Consorzio  di  tutela  e
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima  della
vendemmia,  con  proprio  provvedimento,  in  annate   climaticamente
sfavorevoli, puo' ridurre la resa di uva e di vino consentite sino al
limite reale dell'annata. 
    10. La Regione Sicilia, su richiesta  del  Consorzio  di  tutela,
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima  della
vendemmia,  con  proprio  provvedimento,  in  annate  particolarmente
favorevoli, puo' aumentare sino ad un massimo del  20  per  cento  la
resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale,  ai  sensi
della normativa vigente. Oltre al limite del  20  per  cento  non  e'
consentito ulteriore supero. 
    Tale esubero puo' essere destinato a riserva vendemmiale per  far
fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite
massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con
provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato. 
    Le operazioni di vinificazione dei quantitativi di uva  eccedenti
la resa massima per  ettaro,  di  cui  al  presente  capoverso,  sono
regolamentate secondo quanto previsto al successivo art. 5, punti  14
e 15. La regione e' tenuta a dare  comunicazione  delle  disposizioni
adottate al Ministero per le politiche agricole  e  forestali  ed  al
competente organismo di controllo. 
    11. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino  a
denominazione di origine controllata «Sicilia»  solo  a  partire  dal
terzo anno dall'impianto.