(Allegato B-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso  l'invecchiamento
obbligatorio, laddove previsto, e  l'imbottigliamento  devono  essere
effettuate nell'ambito dell'intero  territorio  amministrativo  della
Regione Sicilia. 
    Conformemente   all'art.   8   del   reg.   CE    n.    607/2009,
l'imbottigliamento deve aver luogo  nella  predetta  zona  geografica
delimitata per salvaguardare la qualita' e assicurare l'efficacia dei
controlli. 
    Tuttavia, in conformita' all'art. 8 del reg. CE  n.  607/2009,  a
salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3,  lettera  c)
della legge n. 238 del 12 dicembre 2016. 
    2. La tipologia spumante deve essere  ottenuta  esclusivamente  a
fermentazione naturale con il metodo charmat o con il metodo classico
della  rifermentazione  in  bottiglia,  quest'ultimo  solo   per   le
tipologie Bianco e Rosato o Rose'. 
    3.  Le  tipologie  vendemmia  tardiva  e  passito  devono  essere
ottenute con l'appassimento  delle  uve  sulla  pianta,  o,  dopo  la
raccolta, su stuoie, graticci, cassette  o  appositi  contenitori  in
ambienti idonei e puo' essere condotto con l'ausilio di  impianti  di
condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe  a
quelle  riscontrabili  nel  corso  dei   processi   tradizionali   di
appassimento  escludendo  qualsiasi   sistema   di   deumidificazione
operante con l'ausilio del calore. 
    4.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche  atte  a  conferire   ai   vini   le   proprie   peculiari
caratteristiche. 
    5. E' consentito l'arricchimento dei mosti  e  dei  vini  di  cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti  coltivati  nella
Regione Sicilia, oppure con mosto concentrato rettificato o  a  mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite  dalla  vigente
normativa. 
    6. E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1,  in  corso
di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto  alla  stessa
denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di  vite,  anche
non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%,  per
la complessiva durata dell'invecchiamento. 
    7. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione  massima  di
vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le
seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    8. Per tutte le tipologie, tranne che la vendemmia tardiva ed  il
passito, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre  detto
limite decade il diritto alla denominazione  di  origine  controllata
per tutta la partita. 
    9. Per le tipologie bianco vendemmia tardiva  e  rosso  vendemmia
tardiva qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il  65%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre  detto
limite decade il diritto alla denominazione  di  origine  controllata
per tutta la partita. 
    10. Per le tipologie Moscato bianco  e  Zibibbo  anche  spumante,
qualora la  resa  superi  i  limiti  di  cui  sopra,  ma  non  l'80%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre  detto
limite decade il diritto alla denominazione  di  origine  controllata
per tutta la partita. 
    11. Per le  tipologie  bianco,  bivarietali  e  bianco  spumante,
qualora vengano utilizzati anche i vitigni aromatici, la resa di  uva
in vino e' riferita alla resa delle singole varieta'  che  compongono
la partita. 
    12. Per le tipologie passito, qualora la resa superi i limiti  di
cui  sopra,  ma  non  il  55%,  l'eccedenza  non  ha   diritto   alla
denominazione d'origine. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita. 
    13. Per i vini a denominazione di origine  controllata  «Sicilia»
seguiti dalla menzione riserva il periodo  di  invecchiamento  per  i
vini di cui sopra, decorre dal 1° novembre  dell'anno  di  produzione
delle uve. 
    14. La Regione Sicilia su richiesta del  Consorzio  di  tutela  e
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  con  proprio
provvedimento, prima della vendemmia puo', per  ragioni  di  mercato,
stabilire  un  limite  massimo   di   vino   certificabile   con   la
denominazione di origine  controllata  «Sicilia»  anche  per  singola
tipologia inferiore a quello fissato dal  presente  disciplinare.  La
Regione e' tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al
Ministero per le politiche agricole  alimentari  e  forestali  ed  al
competente organismo di controllo. 
    15. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di  uva  eccedente
la resa di cui all'art. 4,  punto  10,  sono  bloccati  sfusi  e  non
possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al
successivo punto. 
    16. La Regione Sicilia con proprio  provvedimento,  su  richiesta
del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche  delle  condizioni
produttive e di  mercato,  provvede  a  destinare  tutto  o  parte  i
quantitativi dei mosti e dei vini di cui la  precedente  comma,  alla
certificazione a denominazione di origine controllata. 
    17. Per la tipologia rosato  anche  varietale  e'  consentito  la
riclassificazione a rosso anche varietale, fermo restando il rispetto
delle caratteristiche minime alla produzione e  al  consumo  previste
per ogni singola tipologia.