(Allegato B-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari.  E'  tuttavia  consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi privati,  non  aventi  significato  laudativo  e  non
idonei a trarre in inganno il consumatore. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni  toponomastiche  aggiuntive
che  facciano  riferimento  alle  vigne  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato alle condizioni di
cui all'art. 31, comma 10 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016. 
    3. Nell'etichettatura e presentazione delle  tipologie  dei  vini
«Sicilia» Zibibbo e «Sicilia» Zibibbo spumante e' vietato  utilizzare
i  sinonimi  ufficialmente  riconosciuti  per  il  predetto   vitigno
«Zibibbo». 
    4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
con  l'esclusione   delle   tipologie   spumante,   e'   obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
    5. La denominazione «Sicilia» puo' essere utilizzata quale unita'
geografica piu' grande  per  i  vini  DOP  della  Regione  Siciliana,
purche'  l'utilizzo  sia  espressamente   previsto   dai   rispettivi
disciplinari di produzione.