Art. 7. Etichettatura e presentazione 1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato alle condizioni di cui all'art. 31, comma 10 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016. 3. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini «Sicilia» Zibibbo e «Sicilia» Zibibbo spumante e' vietato utilizzare i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno «Zibibbo». 4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 5. La denominazione «Sicilia» puo' essere utilizzata quale unita' geografica piu' grande per i vini DOP della Regione Siciliana, purche' l'utilizzo sia espressamente previsto dai rispettivi disciplinari di produzione.