Art. 8. Confezionamento 1. I vini della denominazione di origine controllata «Sicilia» devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese o borgognotta e renana, fino alla capacita' massima di 18 litri. 2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Sicilia», a esclusione della tipologia riserva, vendemmia tardiva, superiore, passito, vigna e spumante, e' consentito l'uso di contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri. 3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.