(Allegato B-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini della denominazione di  origine  controllata  «Sicilia»
devono essere immessi al consumo in recipienti in  vetro  del  volume
nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione  sono  escluse  le
bottiglie di forma tradizionale bordolese  o  borgognotta  e  renana,
fino alla capacita' massima di 18 litri. 
    2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Sicilia», a
esclusione della tipologia  riserva,  vendemmia  tardiva,  superiore,
passito, vigna e spumante, e' consentito l'uso di contenitori  idonei
a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a  due  litri  e
non superiori a 6 litri. 
    3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi,
escluso il tappo a corona.