Allegato B Disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti» consolidato con le «modifiche ordinarie». Art. 1. Denominazione e vini 1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e' riservata ai vini «Chianti», gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Chianti» e «Chianti superiore» e le seguenti sottozone: «Chianti Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti Colli Senesi», «Chianti Colline Pisane», «Chianti Montalbano», «Chianti Montespertoli» e «Chianti Rufina».