Art. 2. Base ampelografica 2.1 I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: da 70 a 100%; Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. Inoltre: i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. 2.2 Per il vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli senesi», la composizione ampelografica e' la seguente: Sangiovese: da 75 a 100%; possono concorrere alla produzione le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana nella misura massima del 25% del totale e purche' Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10%; i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%. 2.3 Si riporta nell'allegato 1 l'elenco dei vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.