(Allegato B-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
2.1 I vini «Chianti» devono essere ottenuti  da  uve  prodotte  nella
zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica: 
    Sangiovese: da 70 a 100%; 
    Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti  da
vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. 
    Inoltre: 
      i  vitigni  a  bacca  bianca  non  potranno,  singolarmente   o
congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; 
      i vitigni Cabernet Franc e Cabernet  Sauvignon,  non  potranno,
singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. 
2.2 Per il vino  «Chianti»  con  riferimento  alla  sottozona  «Colli
senesi», la composizione ampelografica e' la seguente: 
    Sangiovese: da 75 a 100%; 
    possono concorrere alla produzione le uve dei vitigni idonei alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana nella  misura  massima
del 25% del totale e purche'  Cabernet  Franc  e  Cabernet  Sauvignon
singolarmente o congiuntamente non superino  il  limite  massimo  del
10%;  i  vitigni  a  bacca  bianca  non  potranno,  singolarmente   o
congiuntamente, superare il limite massimo del 10%. 
2.3 Si riporta nell'allegato 1  l'elenco  dei  vitigni  complementari
idonei alla coltivazione nella Regione Toscana che possono concorrere
alla produzione  dei  vini  sopra  indicati,  iscritti  nel  registro
nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con
decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.