Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell'ambiente Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione allo schedario vinicolo - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti. 4.2 Densita' di impianto I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro. Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro. Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto. 4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. 4.4 Sistemi di potatura I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 4.5 Irrigazione di soccorso E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: ===================================================================== | | | Titolo alcolometrico | | | Produzione uva | volumico naturale | | Tipologia o sottozona | t/ha | minimo % vol. | +========================+==================+=======================+ | Chianti | 11| 10,50| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colli Aretini | 9,5| 11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colli | | | |Fiorentini | 9| 11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colli Senesi | 9| 11,50| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colli Senesi | | | |Riserva | 9| 12,50| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colline Pisane | 9,5| 11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Montalbano | 9,5| 11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Montespertoli | 9,5| 11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Rufina | 9,5| 11,50| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Superiore | 9,5| 11,50| +------------------------+------------------+-----------------------+ Per gli impianti con densita' inferiore ai 4.000 ceppi/ettaro la produzione di uva non potra' superare 9 t/ha per la denominazione Chianti, 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti Superiore. In ogni caso la resa media di uva a ceppo non potra' essere superiore a 3 kg/ceppo. Tuttavia, per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto 1996, il predetto limite di resa media di uva a ceppo di 3 Kg e' applicabile a decorrere dalla vendemmia 2018 (campagna vendemmiale 2018/2019) e fino a tale termine e' da ritenere applicabile il preesistente limite di resa media di uva a ceppo di 5 Kg. Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verra' data comunicazione immediata al competente organismo di controllo. 4.7 Entrata in produzione Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro e' la seguente: terzo anno vegetativo 60% della produzione massima; quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.