(Allegato B-art. 5)
                               Art. 5. 
     Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento 
 
5.1 Zona di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento 
    Le operazioni di vinificazione, invecchiamento,  imbottigliamento
e affinamento  ove  previsto,  per  il  vino  Chianti  devono  essere
effettuate  nell'ambito  della  zona  di  produzione  delimitata  nel
precedente art. 3. 
    Tali operazioni sono, altresi', consentite nell'intero territorio
amministrativo delle Provincie di  Arezzo,  Firenze,  Pisa,  Pistoia,
Prato  e  Siena,  nonche'  nelle  provincie  ad  esse  confinanti  di
Grosseto, Livorno e Lucca. 
    Il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini»
, «Colli  Senesi»  »,  «Colline  Pisane»,  «Montalbano»,  «Rufina»  e
«Montespertoli»,  in   aggiunta   alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Chianti» e' consentito in via  esclusiva  al
vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato  ove  previsto,
nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3, a condizione che  il
vino sia ottenuto  da  uve  raccolte  e  vinificate  nell'ambito  dei
rispettivi territori di  produzione  delimitati  per  ciascuna  delle
predette zone. 
    Tuttavia  e'   altresi'   consentito   che   le   operazioni   di
vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento  ed  affinamento  ove
previsto, per la produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita  «Chianti»  con  riferimento  alle  sottozone
siano effettuate in cantine situate fuori dalla  zona  di  produzione
delle uve, e comunque all'interno dei  confini  amministrativi  delle
provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e  Siena,  nonche'
nelle provincie ad esse confinanti  di  Grosseto,  Livorno  e  Lucca,
sempre  che  tali   cantine   risultino   preesistenti   al   momento
dell'entrata  in  vigore  del  disciplinare  approvato  con   decreto
ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti
ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi. 
    Le  ditte  gia'  in  possesso  di  autorizzazione  in  deroga  ad
effettuare  le  operazioni  di  vinificazione  fuori  della  zona  di
produzione di cui  al  previgente  disciplinare  possono  effettuare,
nella  medesima  cantina,  anche  le  operazioni  di  invecchiamento,
imbottigliamento e affinamento in bottiglia. 
    L'imbottigliamento  in  zona  delimitata  di  cui  ai   paragrafi
precedenti,  conformemente  all'art.  8  del  regolamento   (CE)   n.
607/2009, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate
per salvaguardare la  qualita',  garantire  l'origine  ed  assicurare
l'efficacia dei controlli. 
    Conformemente all'art. 8 del  regolamento  (CE)  n.  607/2009,  a
salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
delle aree di produzione  delimitate,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma  3,  lettera  c
della legge n. 238/2016. 
5.2 Arricchimento 
    E' consentito l'arricchimento  alle  condizioni  stabilite  dalle
norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del  70%
dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4. 
    I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire
una eguale aliquota di vino  «Chianti»  originario  la  quale  potra'
essere presa in carico, purche' compatibile, come vino ad Indicazione
geografica tipica. 
5.3 Elaborazioni 
    Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica  dei
vigneti   iscritti   allo   schedario   viticolo   siano   vinificate
separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento  dei  vini
Chianti deve avvenire prima della richiesta di  campionatura  per  la
certificazione analitica ed organolettica della relativa  partita,  e
comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore. 
    Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  locali,
leali e costanti, tra  cui  la  tradizionale  pratica  enologica  del
«governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta  rifermentazione
del vino appena svinato con  uve  dei  vitigni  di  cui  all'art.  2,
leggermente appassite. 
5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro 
    La resa massima di uva in  vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta
correttiva e la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro  sono  le
seguenti: 
 
=====================================================================
|                           |                  | Produzione massima |
|                           |                  |   hl di vino ad    |
|  Tipologia o sottozona    |  Resa uva/vino   |      ettaro        |
+===========================+==================+====================+
| Chianti                   |                70|                  77|
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Chianti Colli Aretini     |                70|                66,5|
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Chianti Colli Fiorentini  |                70|                  63|
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Chianti Colli Senesi      |                70|                  63|
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Chianti Colline Pisane    |                70|                66,5|
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Chianti Montalbano        |                70|                66,5|
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Chianti Rufina            |                70|                66,5|
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Chianti Montespertoli     |                70|                66,5|
+---------------------------+------------------+--------------------+
| Chianti Superiore         |                70|                66,5|
+---------------------------+------------------+--------------------+
 
    Qualora la resa uva/vino superi i limiti di  cui  sopra,  ma  non
oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del
massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  di
origine controllata e  garantita;  oltre  detto  limite  percentuale,
decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita per tutto il prodotto. 
5.5 Invecchiamento e affinamento in bottiglia 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Chianti», anche con riferimento alle sottozone,  puo'  aver  diritto
alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento di almeno due
anni. 
    Per i vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Chianti» con i  riferimenti  alle  sottozone  «Colli  Fiorentini»  e
«Rufina» l'invecchiamento previsto per  aver  diritto  alla  menzione
«riserva» dovra' essere effettuato per almeno sei mesi  in  fusti  di
legno. 
    Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi»
l'invecchiamento previsto per aver diritto  alla  menzione  «riserva»
dovra' essere effettuato per almeno otto mesi in fusti di  legno  con
un successivo affinamento in bottiglia per almeno quattro mesi. 
    Il periodo di  invecchiamento  per  aver  diritto  alla  menzione
«riserva» viene calcolato  a  decorrere  dal  1°  gennaio  successivo
all'annata di produzione delle uve. 
5.6 Immissione al consumo 
    Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita solo  a
partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: 
 
         ===================================================
         |                           |      Data (anno     |
         |                           |   successivo alla   |
         |   Tipologia o sottozona   |     vendemmia)      |
         +===========================+=====================+
         | Chianti                   |       1° marzo      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Chianti Colli Aretini     |       1° marzo      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Chianti Colli Fiorentini  |     1° settembre    |
         +---------------------------+---------------------+
         | Chianti Colli Senesi      |       1° marzo      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Chianti Colline Pisane    |       1° marzo      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Chianti Montalbano        |       1° marzo      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Chianti Rufina            |     1° settembre    |
         +---------------------------+---------------------+
         | Chianti Montespertoli     |      1° giugno      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Chianti Superiore         |     1° settembre    |
         +---------------------------+---------------------+
 
    Tuttavia,  qualora  si   verificassero   particolari   condizioni
climatiche o di mercato, fermo restando che  i  vini  sopra  indicati
abbiano  raggiunto  le  caratteristiche  minime  chimico-fisiche   ed
organolettiche previste al successivo art.  6,  la  Regione  Toscana,
sentite le Organizzazioni professionali di  categoria,  su  richiesta
documentata del Consorzio di Tutela, puo' autorizzare l'immissione al
consumo antecedentemente alle date sopra  riportate  e  comunque  nel
limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.