Art. 5. Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento 5.1 Zona di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento ove previsto, per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tali operazioni sono, altresi', consentite nell'intero territorio amministrativo delle Provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonche' nelle provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca. Il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini» , «Colli Senesi» », «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e' consentito in via esclusiva al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato ove previsto, nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. Tuttavia e' altresi' consentito che le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, e comunque all'interno dei confini amministrativi delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonche' nelle provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi. Le ditte gia' in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia. L'imbottigliamento in zona delimitata di cui ai paragrafi precedenti, conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per salvaguardare la qualita', garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli. Conformemente all'art. 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione delimitate, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera c della legge n. 238/2016. 5.2 Arricchimento E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4. I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario la quale potra' essere presa in carico, purche' compatibile, come vino ad Indicazione geografica tipica. 5.3 Elaborazioni Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario viticolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite. 5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: ===================================================================== | | | Produzione massima | | | | hl di vino ad | | Tipologia o sottozona | Resa uva/vino | ettaro | +===========================+==================+====================+ | Chianti | 70| 77| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Colli Aretini | 70| 66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Colli Fiorentini | 70| 63| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Colli Senesi | 70| 63| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Colline Pisane | 70| 66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Montalbano | 70| 66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Rufina | 70| 66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Montespertoli | 70| 66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Superiore | 70| 66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 5.5 Invecchiamento e affinamento in bottiglia Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», anche con riferimento alle sottozone, puo' aver diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovra' essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno. Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovra' essere effettuato per almeno otto mesi in fusti di legno con un successivo affinamento in bottiglia per almeno quattro mesi. Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla menzione «riserva» viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. 5.6 Immissione al consumo Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: =================================================== | | Data (anno | | | successivo alla | | Tipologia o sottozona | vendemmia) | +===========================+=====================+ | Chianti | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Colli Aretini | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Colli Fiorentini | 1° settembre | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Colli Senesi | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Colline Pisane | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Montalbano | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Rufina | 1° settembre | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Montespertoli | 1° giugno | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Superiore | 1° settembre | +---------------------------+---------------------+ Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, la Regione Toscana, sentite le Organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del Consorzio di Tutela, puo' autorizzare l'immissione al consumo antecedentemente alle date sopra riportate e comunque nel limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.