(Allegato B-art. 7)
                               Art. 7. 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
7.1 Qualificazioni 
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da  quelle  previste  nel  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli
aggettivi  «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «vecchio»  e
simili. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
7.2 Menzioni facoltative 
    Per i vini che per le loro caratteristiche vengono  destinati  al
consumo entro l'anno  successivo  alla  vendemmia,  per  i  quali  si
intenda usare in etichetta la specificazione «governato» - o  termini
consimili  autorizzati  dal  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e' obbligatorio il «governo all'uso Toscano». 
7.3 Ulteriori indicazioni 
    E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme  vigenti,  l'uso
di indicazioni che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
zone e localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il  vino  cosi'
qualificato e' stato ottenuto. 
7.4 Annata 
    Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i  vini  «Chianti»,
deve figurare l'annata di produzione delle uve. 
7.5 Vigna 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Chianti», «Chianti  Superiore»  e  «Chianti»
seguito  dal  riferimento  ad  una  delle  sottozone»   puo'   essere
utilizzata la menzione «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale,  che  la  vinificazione  e  la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  venga
riportata sia nella denuncia  delle  uve,  sia  nei  registri  e  nei
documenti  di  accompagnamento  e  che  figuri  nell'apposito  elenco
regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10 della legge n. 238/2016.