Art. 8. Confezionamento 8.1 Recipienti Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento. Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, e' vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 47, comma 3 della legge n. 238/2016, ed e' inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati. 8.2 Sistema di chiusura Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie qualificate con la menzione «riserva» per le quali deve essere utilizzato solo il tappo raso bocca, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo.