(Allegato B-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
8.1 Recipienti 
    Le bottiglie o  altri  recipienti  contenenti  i  vini  «Chianti»
all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono  essere   consoni   ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda
la forma e l'abbigliamento. 
    Qualora i  vini  «Chianti»  siano  confezionati  in  fiaschi,  e'
vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da  quello  tradizionale
all'uso toscano, come definito nelle  sue  caratteristiche  dall'art.
47, comma 3 della legge n. 238/2016, ed e' inoltre vietato l'utilizzo
dei fiaschi usati. 
8.2 Sistema di chiusura 
    Per  il  confezionamento  dei  vini  di  cui  all'art.   1,   con
l'esclusione delle tipologie qualificate con  la  menzione  «riserva»
per le quali deve essere utilizzato solo il tappo  raso  bocca,  sono
consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. 
    E' in ogni caso vietato confezionare i  recipienti  con  tappi  a
corona o con capsule a strappo.