(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE  A  GARANTIRE  UN  LIVELLO  DI
  SICUREZZA ADEGUATO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
    L'attuazione del decreto e' conformata ai principi  di  sicurezza
della riservatezza dei dati personali, secondo  le  previsioni  degli
articoli 24, 25 e 32 del regolamento UE 2016/679. 
    Per l'attuazione  del  decreto  del  direttore  generale  per  la
motorizzazione 2 dicembre 2019 sono previsti tre tipi di  utenti  che
possono accedere al sistema informatico della Direzione generale  per
la motorizzazione per la trattazione della relazione medica  ai  fini
del rilascio della patente di guida. 
    Il sistema e' configurato in  modo  tale  che,  per  impostazione
predefinita,  siano  visibili  ed   accessibili,   da   parte   degli
incaricati, solo i dati previsti all'allegato 1, e  non  anche  altri
dati personali, in particolar modo di carattere sanitario. 
    Sono definite le  politiche  di  sicurezza  cui  gli  applicativi
devono sottostare. Tali documenti devono indirizzare  i  processi  di
gestione della creazione, disabilitazione  utenze,  monitoraggio  dei
profili, password, gestione delle super  utenze,  change  management,
Backup Management e Incident Management. 
    Viene mantenuto un log delle attivita' svolte da  chi  accede  al
sistema (contenente ad es. il nome dell'utente, orari di  inizio/fine
attivita', errori e conferme della correttezza dell'elaborazione). 
    Accedono, per la procedura in argomento: 
1) Medico certificatore. 
    Puo' accedere al sistema informatico della Direzione generale per
la  motorizzazione  per  popolare  i  dati  della  relazione  di  cui
all'allegato 1. L'accesso e' consentito ai sanitari in possesso di un
codice di identificazione, rilasciato con le modalita'  previste  dal
decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011. 
    Per  accedere  al  sistema  e'   necessario   oltre   al   codice
identificativo, anche una password e un pin. L'accesso al sistema  e'
registrato e vengono memorizzate anche le operazioni effettuate. 
    Il  medico  accertatore  puo'  popolare  i  dati  necessari   per
l'elaborazione della relazione medica finalizzata al  rilascio  della
patente di guida. Il medico puo' richiamare solo relazioni  elaborate
con i suoi dati di accesso e, ove necessario, modificare i dati della
relazione. 
2) Uffici  periferici  del   dipartimento   per   i   trasporti,   la
  navigazione, gli affari generali ed il personale. 
    Possono accedere al sistema informatico della Direzione  generale
per la motorizzazione  per  il  trattamento  della  relazione  medica
finalizzata al rilascio della patente  di  guida  solo  i  dipendenti
degli  uffici  periferici  del  Dipartimento  per  i  trasporti,   la
navigazione, gli affari  generali  ed  il  personale,  specificamente
autorizzati dai  direttori  degli  uffici  stessi.  Per  accedere  al
sistema e' necessario oltre alla matricola del dipendente, anche  una
password e una one time password. L'accesso al sistema e' registrato. 
    I dipendenti degli  uffici  periferici  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  non
possono modificare la relazione medica. 
3) Utenti specializzati. 
    Possono accedere al sistema informatico della Direzione  generale
per la motorizzazione  per  il  trattamento  della  relazione  medica
finalizzata al rilascio della patente di  personale  operante  presso
autoscuole e studi di consulenza automobilistica  presso  cui  si  e'
rivolto l'utente per il rilascio della patente di guida. Per accedere
al sistema e' necessario un codice identificativo, anche una password
e un pin rilasciati  all'autoscuola  o  allo  studio  di  consulenza.
L'accesso al sistema e' registrato. 
    Gli utenti specializzati  non  possono  modificare  la  relazione
medica.