(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
    Criteri per  l'individuazione  delle  zone  ad  alto  rischio  di
introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI. 
 
    Oltre alle valutazioni del rischio  e  i  pareri  scientifici  in
relazione  alla  gravita'  della  diffusione  dei   virus   dell'HPAI
attraverso i volatili selvatici, nonche' sulla base dei risultati del
programma di sorveglianza condotto in conformita' all'art.  3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,   i   criteri   per
l'individuazione delle zone ad alto rischio ai sensi della  Decisione
(UE) 2018/1136 da parte delle Regioni  ad  alto  rischio  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018, sono i seguenti: 
      a) i fattori di rischio di  introduzione  dei  virus  dell'HPAI
nelle aziende, in particolare: 
        i) ubicazione geografica  in  zone  attraverso  le  quali  si
spostano uccelli migratori, o dove tali volatili si riposano  durante
i loro spostamenti migratori in particolare quelle interessate  dalle
rotte migratorie nordorientali e orientali; 
        ii) prossimita' a zone umide, dove gli uccelli migratori,  in
particolare  quelli  degli  ordini  Anseriformes  e  Charadriiformes,
possono sostare e aggregarsi; 
        iii) ubicazione geografica in zone caratterizzate da  un'alta
densita' di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici; 
        iv) detenzione di pollame in allevamenti  all'aperto  in  cui
non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente  il  contatto
tra volatili selvatici e pollame; 
        v) valutazione della  situazione  epidemiologica  per  quanto
riguarda  la  presenza  di  virus  dell'influenza  aviaria  ad   alta
patogenicita' (HPAI) nel pollame, in altri volatili in  cattivita'  e
in volatili selvatici; 
      b)  fattori  di  rischio  di  diffusione  dei  virus  dell'HPAI
all'interno di aziende e tra aziende, in particolare qualora: 
        i) l'ubicazione geografica dell'azienda sia in  una  zona  ad
alta  densita'  di  aziende  avicole,  in  particolare  aziende   che
detengono anatre  ed  oche  e  altro  pollame  con  accesso  a  spazi
all'aperto; 
        ii) l'intensita' delle circolazioni  di  personale,  pollame,
veicoli all'interno di  aziende  e  tra  aziende,  nonche'  di  altri
contatti diretti e indiretti, sia elevata.