ART. 3 TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorita' giudiziaria richiedente all'autorita' giudiziaria richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte. 2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria indirizzata direttamente ai sensi del paragrafo che precede dovra' essere trasmessa alle Autorita' indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea.