(Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 20 aprile 1959-art. 3)
 
                               ART. 3 
       TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA 
 
  1.  Le  richieste  di   assistenza   giudiziaria   possono   essere
indirizzate  direttamente  dall'autorita'   giudiziaria   richiedente
all'autorita' giudiziaria  richiesta  e  nello  stesso  modo  possono
essere inviate le risposte. 
  2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria  indirizzata
direttamente  ai  sensi  del  paragrafo  che  precede  dovra'  essere
trasmessa alle  Autorita'  indicate  nell'art.  15,  comma  1,  della
Convenzione europea.