(Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 20 aprile 1959-art. 4)
 
                               ART. 4 
                 AUDIZIONE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA 
 
  1. Se una persona si trova nel territorio della Parte  Richiesta  e
deve essere  ascoltata  in  qualita'  di  testimone  o  perito  dalle
Autorita'  competenti  della  Parte  Richiedente,  quest'ultima  puo'
chiedere  che  la  audizione  abbia  luogo  per  videoconferenza,  in
conformita'  alle  disposizioni  di  questo  articolo,   se   risulta
inopportuno o impossibile che la persona si presenti  volontariamente
nel suo territorio. 
  2. L'audizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta
per  l'interrogatorio  della  persona  sottoposta  ad  indagine  o  a
procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non  contrasta
con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve
essere permesso al difensore della  persona  che  compare  di  essere
presente  nel  luogo  in  cui  questa   si   trova   ovvero   dinanzi
all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente,  consentendosi  al
difensore di  poter  comunicare  riservatamente  a  distanza  con  il
proprio assistito. 
  3.  L'audizione  mediante  videoconferenza   deve   essere   sempre
effettuata nel caso in cui la persona che  deve  essere  ascoltata  o
interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 
  4. La Parte Richiesta  autorizza  l'audizione  per  videoconferenza
sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 
  5. Le richieste di audizione per videoconferenza  devono  indicare,
oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i
motivi per i quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera
da ascoltare o interrogare  si  presenti  personalmente  nello  Stato
Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e
dei soggetti che riceveranno la dichiarazione. 
  6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire la
persona in conformita' alla propria legislazione. 
  7. Con riferimento all'audizione per videoconferenza  si  applicano
le seguenti disposizioni: 
    7.1 le Autorita' competenti di entrambi le  Parti  sono  presenti
durante  l'assunzione  probatoria,  se  necessario  assistite  da  un
interprete. L'Autorita' competente  della  Parte  Richiesta  provvede
all'identificazione  della   persona   comparsa   ed   assicura   che
l'attivita'  sia  svolta  in  conformita'  al   proprio   ordinamento
giuridico  interno.  Quando  l'Autorita'   competente   della   Parte
Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria,
non  siano  rispettati  i   principi   fondamentali   della   propria
legislazione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  affinche'
l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; 
    7.2 le Autorita' competenti di entrambe le Parti si accordano  in
ordine alle misure di protezione della persona  citata,  quando  cio'
sia necessario; 
    7.3 a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa,
la Parte Richiesta provvede affinche' eletta persona sia assistita da
un interprete, quando cio' sia necessario; 
    7.4 la persona citata a  rendere  dichiarazioni  ha  facolta'  di
rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   della   Parte
Richiesta o della Parte Richiedente lo consente. 
  8. Salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 7.2,  l'autorita'
competente della Parte Richiesta redige, al  termine  dell'audizione,
un verbale in cui e' indicata la data e il luogo  dell'audizione,  le
generalita' della persona comparsa, le generalita' e la qualifica  di
tutte le altre persone  che  hanno  partecipato  all'attivita'  e  le
condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'audizione.  L'originale  del
verbale e' tempestivamente trasmesso all'Autorita'  competente  della
Parte Richiesta all'Autorita' competente della Parte Richiedente, per
il tramite delle rispettive Autorita' indicate nell'art. 15, comma 1,
della Convenzione europea. 
  9. Le spese sostenute  dalla  Parte  Richiesta  per  effettuare  la
videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la
Parte Richiesta rinunzi, in tutto o in parte,al rimborso. 
  10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di  tecnologie  di
collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle
specificate  ai  precedenti  paragrafi  1  e  2,  ivi  compreso   per
effettuare il riconoscimento di persone e di cose e confronti.