ART. 4 AUDIZIONE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA 1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente, quest'ultima puo' chiedere che la audizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio. 2. L'audizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta per l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. L'audizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 4. La Parte Richiesta autorizza l'audizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 5. Le richieste di audizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione. 6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformita' alla propria legislazione. 7. Con riferimento all'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: 7.1 le Autorita' competenti di entrambi le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorita' competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorita' competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; 7.2 le Autorita' competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario; 7.3 a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinche' eletta persona sia assistita da un interprete, quando cio' sia necessario; 7.4 la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente. 8. Salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 7.2, l'autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine dell'audizione, un verbale in cui e' indicata la data e il luogo dell'audizione, le generalita' della persona comparsa, le generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'audizione. L'originale del verbale e' tempestivamente trasmesso all'Autorita' competente della Parte Richiesta all'Autorita' competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorita' indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea. 9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi, in tutto o in parte,al rimborso. 10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare il riconoscimento di persone e di cose e confronti.