ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA PREAMBOLO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria, di seguito denominati "le Parti", DESIDEROSI di promuovere un'efficace collaborazione tra i loro due Paesi al fine di prevenire la criminalita' sulla base del mutuo rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio, CONSIDERANDO che tale scopo puo' essere conseguito attraverso la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisce le norme in materia di assistenza giudiziaria in materia penale, RICONOSCENDO la necessita' di favorire la piu' ampia misura di mutua assistenza nella notifica di citazioni, l'esecuzione di mandati ed altri documenti giudiziari e in materia di prove, DECISI a migliorare l'efficienza di entrambi i Paesi nell'attivita' di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati, compresi i reati collegati al terrorismo, e di individuazione, sequestro conservativo, sequestro e confisca di beni per il finanziamento del terrorismo, ed anche i proventi e gli strumenti di reato, attraverso la cooperazione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo: a) "materia penale" indica indagini, inchieste, processi o altri procedimenti connessi ad un reato istituito dal Parlamento o dagli organi legislativi delle Parti. b) "strumenti di reato" indica i beni che sono usati o destinati ad essere usati in relazione alla commissione di un reato. c) "proventi di reato" indica i beni derivati o conseguiti, direttamente o indirettamente, da una persona per effetto di una condotta criminale, o il valore di tali beni. d) "beni" indica denaro ed ogni genere di beni mobili o immobili, materiali o immateriali e comprende gli interessi sugli stessi.