(Accordo di mutua assistenza-art. 1)
                     ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA 
                          IN MATERIA PENALE 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
         IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
  Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
Federale della Nigeria, di seguito denominati "le Parti", 
  DESIDEROSI di promuovere un'efficace collaborazione tra i loro  due
Paesi al fine di prevenire  la  criminalita'  sulla  base  del  mutuo
rispetto  della  sovranita',   dell'uguaglianza   e   del   reciproco
vantaggio, 
  CONSIDERANDO che tale scopo puo' essere  conseguito  attraverso  la
conclusione di un accordo  bilaterale  che  stabilisce  le  norme  in
materia di assistenza giudiziaria in materia penale, 
  RICONOSCENDO la necessita' di favorire  la  piu'  ampia  misura  di
mutua assistenza nella notifica di citazioni, l'esecuzione di mandati
ed altri documenti giudiziari e in materia di prove, 
  DECISI a migliorare l'efficienza di entrambi i Paesi nell'attivita'
di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati, compresi i  reati
collegati al terrorismo, e di individuazione, sequestro conservativo,
sequestro e confisca di beni per il finanziamento del terrorismo,  ed
anche i proventi e gli strumenti di reato, attraverso la cooperazione
e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Accordo: 
    a) "materia penale" indica indagini, inchieste, processi o  altri
procedimenti connessi ad un reato istituito dal  Parlamento  o  dagli
organi legislativi delle Parti. 
    b) "strumenti di reato" indica i beni che sono usati o  destinati
ad essere usati in relazione alla commissione di un reato. 
    c) "proventi di reato"  indica  i  beni  derivati  o  conseguiti,
direttamente o indirettamente, da una  persona  per  effetto  di  una
condotta criminale, o il valore di tali beni. 
    d) "beni" indica denaro ed ogni genere di beni mobili o immobili,
materiali o immateriali e comprende gli interessi sugli stessi.