ARTICOLO 13 Trasferimento temporaneo di detenuti 1. Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, non e' possibile procedere a videoconferenza, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, puo' trasferire temporaneamente nello Stato richiesto una persona detenuta nel suo territorio al fine di consentirle di comparire davanti ad un'Autorita' competente per essere interrogata, rendere testimonianza o dichiarazioni, ovvero partecipare ad altre attivita' processuali, purche' la stessa vi acconsenta e le Autorita' centrali di entrambe le Parti siano d'accordo. 2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere effettuato purche': a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, in cui detta persona debba partecipare; b) la persona trasferita sia trattenuta in stato di custodia da parte dello Stato richiedente. 3. Il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato richiedente e' calcolato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato richiesto. 4. Quando diviene necessario eseguire un trasferimento temporaneo del detenuto attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato richiedente presenta all'Autorita' competente dello Stato terzo una domanda di transito e comunica prontamente allo Stato richiesto l'esito di tale domanda assieme al relativo documento. 5. Lo Stato richiedente restituisce immediatamente la persona trasferita allo Stato richiesto al termine delle attivita' indicate al paragrafo 1 del presente articolo ovvero alla scadenza di ogni altro termine specificamente convenuto dalle Autorita' centrali di entrambi gli Stati. 6. Alla persona temporaneamente trasferita in conformita' al presente articolo sono accordate, ove applicabili, le garanzie indicate all'articolo 12. 7. Lo Stato richiedente non puo' rifiutare di restituire una persona trasferita sulla base della nazionalita'.