(Accordo di mutua assistenza-art. 13)
 
                             ARTICOLO 13 
                Trasferimento temporaneo di detenuti 
 
  1. Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, non e'  possibile
procedere a videoconferenza, lo Stato  richiesto,  su  domanda  dello
Stato  richiedente,  puo'  trasferire  temporaneamente  nello   Stato
richiesto  una  persona  detenuta  nel  suo  territorio  al  fine  di
consentirle di  comparire  davanti  ad  un'Autorita'  competente  per
essere interrogata, rendere  testimonianza  o  dichiarazioni,  ovvero
partecipare ad altre attivita'  processuali,  purche'  la  stessa  vi
acconsenta e  le  Autorita'  centrali  di  entrambe  le  Parti  siano
d'accordo. 
  2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere effettuato
purche': 
    a) non interferisca con indagini o procedimenti penali  in  corso
nello Stato richiesto, in cui detta persona debba partecipare; 
    b) la persona trasferita sia trattenuta in stato di  custodia  da
parte dello Stato richiedente. 
  3. Il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato  richiedente
e' calcolato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello  Stato
richiesto. 
  4. Quando diviene necessario eseguire un  trasferimento  temporaneo
del detenuto attraverso il territorio di uno Stato  terzo,  lo  Stato
richiedente presenta all'Autorita' competente dello Stato  terzo  una
domanda di transito  e  comunica  prontamente  allo  Stato  richiesto
l'esito di tale domanda assieme al relativo documento. 
  5. Lo  Stato  richiedente  restituisce  immediatamente  la  persona
trasferita allo Stato richiesto al termine delle  attivita'  indicate
al paragrafo 1 del presente articolo ovvero  alla  scadenza  di  ogni
altro termine specificamente convenuto dalle  Autorita'  centrali  di
entrambi gli Stati. 
  6.  Alla  persona  temporaneamente  trasferita  in  conformita'  al
presente  articolo  sono  accordate,  ove  applicabili,  le  garanzie
indicate all'articolo 12. 
  7. Lo Stato  richiedente  non  puo'  rifiutare  di  restituire  una
persona trasferita sulla base della nazionalita'.