(Accordo di mutua assistenza-art. 15)
 
                             ARTICOLO 15 
                    Audizione in videoconferenza 
 
  1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato  richiesto  e
deve  essere  sentita  come  testimone  o  perito   dalle   Autorita'
competenti dello Stato richiedente, tale Stato puo' chiedere che tale
audizione si svolga mediante  videoconferenza,  in  conformita'  alle
disposizioni del presente articolo, se la persona e'  impossibilitata
a comparire volontariamente nel suo territorio. 
  2. L'audizione mediante videoconferenza puo' essere richiesta anche
per interrogare l'indagato  o  l'imputato  e  per  farlo  partecipare
all'udienza, se cio' non e' contrario  all'ordinamento  giuridico  di
ciascuno Stato. In questo caso, deve  essere  permesso  al  difensore
della persona che compare di essere presente nel luogo in cui  questa
si  trova  nello  Stato  richiesto   ovvero   davanti   all'Autorita'
giudiziaria dello Stato richiedente, consentendosi  al  difensore  di
poter comunicare riservatamente con il proprio assistito. 
  3. L'audizione mediante videoconferenza puo' essere  effettuata  se
la persona che deve essere sentita  o  interrogata  e'  detenuta  nel
territorio dello Stato richiesto. 
  4.   Lo   Stato   richiesto    autorizza    l'audizione    mediante
videoconferenza, purche' abbia i mezzi tecnici per attuarla. 
  5. Le richieste di  audizione  mediante  videoconferenza  indicano,
oltre a quanto previsto all'articolo 5, i motivi per cui  la  persona
non detenuta che  deve  essere  sentita  o  interrogata  deve  essere
fisicamente presente nello Stato richiedente, e altresi'  l'Autorita'
competente e le persone che riceveranno le dichiarazioni. 
  6. L'Autorita' competente dello Stato richiesto cita a comparire le
persone interessate in conformita' alle proprie leggi. 
  7.  Quando  l'audizione  si  svolge  mediante  videoconferenza   si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) le Autorita' competenti di entrambi gli  Stati  sono  presenti
durante l'assunzione di prove, se necessario con l'assistenza  di  un
interprete. L'Autorita' competente  dello  Stato  richiesto  effettua
l'identificazione della persona  che  compare  e  assicura  che  tale
attivita' sia  svolta  in  conformita'  alle  proprie  leggi.  Quando
l'Autorita' competente dello Stato  richiesto  ritiene  che,  durante
l'assunzione  delle  prove,   non   siano   rispettati   i   principi
fondamentali del suo ordinamento giuridico, adotta immediatamente  le
misure necessarie affinche' l'attivita' sia svolta in  conformita'  a
detti principi; 
    b) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati, se  necessario,
convengono in merito  alle  misure  di  protezione  da  adottare  nei
confronti delle persone citate; 
    c) su domanda dello Stato richiedente o della  persona  comparsa,
lo  Stato  richiesto,  se  necessario,  fornisce   a   tale   persona
l'assistenza di un interprete; 
    d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha  la  facolta'  di
rifiutarsi di rilasciarle quando la legge  dello  Stato  richiesto  o
dello Stato richiedente lo consente. 
  8. Salvo quanto previsto alla lettera b) che  precede,  l'Autorita'
competente dello Stato richiesto alla fine dell'audizione  redige  un
verbale che riporta la data e il luogo della stessa, i dati personali
della persona comparsa, i dati personali, la carica e il numero delle
persone che hanno partecipato all'attivita',  nonche'  le  condizioni
tecniche con cui si e' svolta l'assunzione delle  prove.  L'originale
del  verbale  e'  prontamente  trasmesso  da   parte   dell'Autorita'
competente dello Stato richiesto all'Autorita' competente dello Stato
richiedente, attraverso le loro rispettive Autorita' centrali. 
  9. Le spese sostenute  dallo  Stato  richiesto  per  effettuare  la
videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo
Stato richiesto non rinunci al rimborso in tutto o in parte. 
  10. Lo Stato richiesto puo' consentire l'uso della  videoconferenza
in aggiunta ai casi specificati nei paragrafi 1 e  2  precedenti,  al
fine di effettuare riconoscimenti di persone e di  cose  e  confronti
tra le persone coinvolte nel procedimento.