ARTICOLO 15 Audizione in videoconferenza 1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere sentita come testimone o perito dalle Autorita' competenti dello Stato richiedente, tale Stato puo' chiedere che tale audizione si svolga mediante videoconferenza, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, se la persona e' impossibilitata a comparire volontariamente nel suo territorio. 2. L'audizione mediante videoconferenza puo' essere richiesta anche per interrogare l'indagato o l'imputato e per farlo partecipare all'udienza, se cio' non e' contrario all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato richiesto ovvero davanti all'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente con il proprio assistito. 3. L'audizione mediante videoconferenza puo' essere effettuata se la persona che deve essere sentita o interrogata e' detenuta nel territorio dello Stato richiesto. 4. Lo Stato richiesto autorizza l'audizione mediante videoconferenza, purche' abbia i mezzi tecnici per attuarla. 5. Le richieste di audizione mediante videoconferenza indicano, oltre a quanto previsto all'articolo 5, i motivi per cui la persona non detenuta che deve essere sentita o interrogata deve essere fisicamente presente nello Stato richiedente, e altresi' l'Autorita' competente e le persone che riceveranno le dichiarazioni. 6. L'Autorita' competente dello Stato richiesto cita a comparire le persone interessate in conformita' alle proprie leggi. 7. Quando l'audizione si svolge mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: a) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione di prove, se necessario con l'assistenza di un interprete. L'Autorita' competente dello Stato richiesto effettua l'identificazione della persona che compare e assicura che tale attivita' sia svolta in conformita' alle proprie leggi. Quando l'Autorita' competente dello Stato richiesto ritiene che, durante l'assunzione delle prove, non siano rispettati i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' sia svolta in conformita' a detti principi; b) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati, se necessario, convengono in merito alle misure di protezione da adottare nei confronti delle persone citate; c) su domanda dello Stato richiedente o della persona comparsa, lo Stato richiesto, se necessario, fornisce a tale persona l'assistenza di un interprete; d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha la facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente lo consente. 8. Salvo quanto previsto alla lettera b) che precede, l'Autorita' competente dello Stato richiesto alla fine dell'audizione redige un verbale che riporta la data e il luogo della stessa, i dati personali della persona comparsa, i dati personali, la carica e il numero delle persone che hanno partecipato all'attivita', nonche' le condizioni tecniche con cui si e' svolta l'assunzione delle prove. L'originale del verbale e' prontamente trasmesso da parte dell'Autorita' competente dello Stato richiesto all'Autorita' competente dello Stato richiedente, attraverso le loro rispettive Autorita' centrali. 9. Le spese sostenute dallo Stato richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto non rinunci al rimborso in tutto o in parte. 10. Lo Stato richiesto puo' consentire l'uso della videoconferenza in aggiunta ai casi specificati nei paragrafi 1 e 2 precedenti, al fine di effettuare riconoscimenti di persone e di cose e confronti tra le persone coinvolte nel procedimento.