ARTICOLO 17 Perquisizioni, sequestri e confische 1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, esegue le verifiche o indagini domandate al fine di accertare se siano presenti nel suo territorio proventi di reato o cose collegate al reato e comunica allo Stato richiedente l'esito di tali indagini. Nel formulare la domanda, lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto gli elementi che lo inducono a ritenere che proventi di reato o cose collegate al reato possano essere presenti nel territorio di quest'ultimo. 2. Quando i proventi di reato o le cose collegate al reato sono individuati, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotta le misure previste dalle proprie leggi per il congelamento, il sequestro e la confisca di tali proventi di reato o cose collegate al reato, in conformita' all'articolo 6 del presente Accordo. 3. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasferisce allo Stato richiedente, interamente o in parte, i proventi di reato e le cose collegate al reato, nonche' le somme ottenute dalla vendita di questi ultimi, secondo le condizioni convenute dagli Stati tra loro. 4. Se l'Autorita' centrale di una Parte viene a sapere di proventi o strumenti di reato che si trovano nel territorio dell'altra Parte e che possono essere confiscati o comunque soggetti a sequestro ai sensi della legge di tale Parte, ne puo' informare l'Autorita' centrale dell'altra Parte. Se tale altra Parte e' competente in tal senso, puo' presentare dette informazioni alle proprie autorita' affinche' decidano se e quale attivita' sia opportuna. Le autorita' emettono la loro decisione in conformita' alla legge del loro paese e, attraverso l'Autorita' centrale, riferiscono all'altra Parte le attivita' svolte. 5. Nel dare applicazione al presente articolo, sono fatti salvi i diritti dello Stato richiesto o di terzi rispetto a tali proventi di reato o cose collegate al reato.