(Accordo di mutua assistenza-art. 17)
 
                             ARTICOLO 17 
                Perquisizioni, sequestri e confische 
 
  1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato  richiedente,  esegue
le verifiche o indagini domandate  al  fine  di  accertare  se  siano
presenti nel suo territorio proventi di reato  o  cose  collegate  al
reato e comunica allo Stato richiedente l'esito di tali indagini. Nel
formulare la  domanda,  lo  Stato  richiedente  comunica  allo  Stato
richiesto gli elementi che lo inducono a  ritenere  che  proventi  di
reato  o  cose  collegate  al  reato  possano  essere  presenti   nel
territorio di quest'ultimo. 
  2. Quando i proventi di reato o le cose  collegate  al  reato  sono
individuati, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo  Stato
richiesto, su domanda  dello  Stato  richiedente,  adotta  le  misure
previste dalle proprie leggi per il congelamento, il sequestro  e  la
confisca di tali proventi di reato o  cose  collegate  al  reato,  in
conformita' all'articolo 6 del presente Accordo. 
  3.  Su  domanda  dello  Stato  richiedente,  lo   Stato   richiesto
trasferisce  allo  Stato  richiedente,  interamente  o  in  parte,  i
proventi di reato e le cose collegate  al  reato,  nonche'  le  somme
ottenute dalla  vendita  di  questi  ultimi,  secondo  le  condizioni
convenute dagli Stati tra loro. 
  4. Se l'Autorita' centrale di una Parte viene a sapere di  proventi
o strumenti di reato che si trovano nel territorio dell'altra Parte e
che possono essere confiscati o  comunque  soggetti  a  sequestro  ai
sensi della legge  di  tale  Parte,  ne  puo'  informare  l'Autorita'
centrale dell'altra Parte. Se tale altra Parte e' competente  in  tal
senso, puo' presentare  dette  informazioni  alle  proprie  autorita'
affinche' decidano se e quale attivita' sia opportuna.  Le  autorita'
emettono la loro decisione in conformita' alla legge del  loro  paese
e, attraverso l'Autorita' centrale, riferiscono  all'altra  Parte  le
attivita' svolte. 
  5. Nel dare applicazione al presente articolo, sono fatti  salvi  i
diritti dello Stato richiesto o di terzi rispetto a tali proventi  di
reato o cose collegate al reato.