(Accordo di mutua assistenza-art. 18)
 
                             ARTICOLO 18 
       Identificazione di informazioni bancarie e finanziarie 
 
  1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato  richiesto  accerta
prontamente se una determinata persona fisica o giuridica  sospettata
o imputata di un reato sia titolare  di  uno  o  piu'  conti  bancari
presso  una  banca  ubicata  nel  suo  territorio   e   fornisce   le
informazioni del caso allo Stato  richiedente,  nonche'  informazioni
sulle identita' dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti, le
loro ubicazioni e le transazioni ad essi riferite. 
  2. La domanda di cui al paragrafo  1  del  presente  articolo  puo'
riferirsi anche a istituzioni diverse dalle banche. 
  3. Lo Stato richiesto  informa  prontamente  lo  Stato  richiedente
dell'esito delle proprie indagini. 
  4. L'assistenza  di  cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.