ARTICOLO 2 Ambito di applicazione 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia misura di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. 2. L'assistenza comprende: a) la localizzazione, l'identificazione di persone e cose; b) la notificazione di documenti e atti relativi a procedimenti penali; c) la citazione di testimoni, vittime, imputati in procedimenti penali e di periti per la loro comparsa volontaria davanti alle autorita' competenti dello Stato richiedente; d) il ricevere e fornire documenti, atti e mezzi di prova; e) l'effettuazione e trasmissione di perizie; f) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; g) l'effettuazione di interrogatori; h) il trasferimento di detenuti per assumerne la testimonianza o per farli partecipare ad altre attivita' processuali; i) lo svolgere ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose; j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri; k) la confisca di proventi di reato e di cose collegate al reato; l) la comunicazione degli esiti di procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni dal casellario giudiziario; m) lo scambio di informazioni sull'ordinamento giuridico; n) ogni altra forma di assistenza non contraria alla legge dello Stato richiesto. 3. Il presente Accordo non si applica a: a) l'esecuzione di mandati di arresto e di altre misure restrittive della liberta' personale; b) l'estradizione di persone; c) l'esecuzione di sentenze penali emesse nello Stato richiedente; d) il trasferimento di persone condannate per scontare la loro pena. 4. Il presente Accordo si applica esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria tra le Parti.