(Accordo di mutua assistenza-art. 2)
 
                             ARTICOLO 2 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo,
si impegnano a 
  prestarsi reciprocamente la piu' ampia misura di  mutua  assistenza
giudiziaria in materia penale. 
  2. L'assistenza comprende: 
    a) la localizzazione, l'identificazione di persone e cose; 
    b) la notificazione di documenti e atti relativi  a  procedimenti
penali; 
    c) la citazione di testimoni, vittime, imputati  in  procedimenti
penali e di periti per  la  loro  comparsa  volontaria  davanti  alle
autorita' competenti dello Stato richiedente; 
    d) il ricevere e fornire documenti, atti e mezzi di prova; 
    e) l'effettuazione e trasmissione di perizie; 
    f) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; 
    g) l'effettuazione di interrogatori; 
    h) il trasferimento di detenuti per assumerne la testimonianza  o
per farli partecipare ad altre attivita' processuali; 
    i) lo svolgere ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose; 
    j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamento di  beni
e sequestri; 
    k) la confisca di proventi di reato e di cose collegate al reato; 
    l) la comunicazione degli  esiti  di  procedimenti  penali  e  la
trasmissione di sentenze penali  e  di  informazioni  dal  casellario
giudiziario; 
    m) lo scambio di informazioni sull'ordinamento giuridico; 
    n) ogni altra forma di assistenza non contraria alla legge  dello
Stato richiesto. 
  3. Il presente Accordo non si applica a: 
    a)  l'esecuzione  di  mandati  di  arresto  e  di  altre   misure
restrittive della liberta' personale; 
    b) l'estradizione di persone; 
    c)  l'esecuzione  di   sentenze   penali   emesse   nello   Stato
richiedente; 
    d) il trasferimento di persone condannate per  scontare  la  loro
pena. 
  4.  Il  presente  Accordo  si  applica  esclusivamente  alla  mutua
assistenza giudiziaria tra le Parti.