(Accordo di mutua assistenza-art. 20)
 
                             ARTICOLO 20 
           Scambio di informazioni sui procedimenti penali 
 
  Lo Stato richiesto trasmette allo  Stato  richiedente  informazioni
sui procedimenti penali, sulle condanne e  sulle  pene  inflitte  nel
proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato richiedente.