(Accordo di mutua assistenza-art. 21)
 
                             ARTICOLO 21 
               Scambio di informazioni sulle normative 
 
  Gli  Stati,  se  richiesti,   si   scambiano   informazioni   sulla
legislazione e sulla prassi giudiziaria esistenti nei loro rispettivi
Paesi con riferimento all'esecuzione del presente Accordo.