ARTICOLO 22 Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale 1. Quando lo Stato richiesto trasmette una sentenza vi include il verbale del procedimento, se lo Stato richiedente lo domanda. 2. I certificati del casellario penale che sono necessari all'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente ai fini del procedimento penale sono trasmessi a detto Stato su base di reciprocita'.