(Accordo di mutua assistenza-art. 22)
 
                             ARTICOLO 22 
   Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale 
 
  1. Quando lo Stato richiesto trasmette una sentenza vi  include  il
verbale del procedimento, se lo Stato richiedente lo domanda. 
  2.  I  certificati  del  casellario  penale  che   sono   necessari
all'Autorita'  giudiziaria  dello  Stato  richiedente  ai  fini   del
procedimento  penale  sono  trasmessi  a  detto  Stato  su  base   di
reciprocita'.