(Accordo di mutua assistenza-art. 23)
 
                             ARTICOLO 23 
Dispensa dall'onere di certificazione e  validita'  dei  documenti  e
                             degli atti 
 
  I documenti e gli atti forniti in conformita' al  presente  Accordo
non necessitano di  certificazione  o  autentica  e  sono  pienamente
ammissibili come prove nello Stato richiedente.