(Accordo di mutua assistenza-art. 24)
 
                             ARTICOLO 24 
                            Riservatezza 
 
  1. Lo Stato richiesto puo' richiedere, previa consultazione con  lo
Stato richiedente, che le informazioni o le prove fornite  o  che  la
fonte di tali informazioni o prove sia tenuta riservata,  ovvero  sia
rivelata o utilizzata unicamente secondo i termini  e  condizioni  da
esso specificate. 
  2. Lo Stato richiedente puo' richiedere  che  la  domanda,  il  suo
contenuto,  i  documenti  a  sostegno  e  ogni  attivita'  svolta  in
conformita' alla domanda sia tenuta riservata. Se la domanda non puo'
essere eseguita senza violare la  riservatezza  richiesta,  lo  Stato
richiesto ne informa  lo  Stato  richiedente  prima  di  eseguire  la
domanda e quest'ultimo di conseguenza  decide  se  la  domanda  debba
essere comunque eseguita.