ARTICOLO 24 Riservatezza 1. Lo Stato richiesto puo' richiedere, previa consultazione con lo Stato richiedente, che le informazioni o le prove fornite o che la fonte di tali informazioni o prove sia tenuta riservata, ovvero sia rivelata o utilizzata unicamente secondo i termini e condizioni da esso specificate. 2. Lo Stato richiedente puo' richiedere che la domanda, il suo contenuto, i documenti a sostegno e ogni attivita' svolta in conformita' alla domanda sia tenuta riservata. Se la domanda non puo' essere eseguita senza violare la riservatezza richiesta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente prima di eseguire la domanda e quest'ultimo di conseguenza decide se la domanda debba essere comunque eseguita.