ARTICOLO 25 Costi e spese 1. Lo Stato richiesto sostiene i costi e le spese relativi all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato richiedente: a) spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto delle persone indicate all'articolo 6, paragrafo 3; b) indennita' e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente delle persone indicate all'articolo 11; c) spese derivate dall'esecuzione della domanda indicate all'articolo 12; d) spese sostenute per gli scopi indicati all'articolo 14; e) spese di videoconferenza, senza pregiudizio per le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 9; f) spese e onorari dei periti; g) spese e onorari di traduzione e interpretariato nonche' i costi di trascrizione; h) costi di conservazione e consegna dei beni sequestrati; i) spese relative all'assunzione della prova da parte dello Stato richiesto in favore dello Stato richiedente via video, satellite o altri strumenti tecnologici. 2. Quando diviene evidente che l'esecuzione della domanda richiede spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano tra loro per determinare a quali termini e condizioni l'assistenza domandata puo' essere prestata.