(Accordo di mutua assistenza-art. 25)
 
                             ARTICOLO 25 
                            Costi e spese 
 
  1. Lo  Stato  richiesto  sostiene  i  costi  e  le  spese  relativi
all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono
a carico dello Stato richiedente: 
    a) spese di viaggio e di soggiorno nello  Stato  richiesto  delle
persone indicate all'articolo 6, paragrafo 3; 
    b)  indennita'  e  spese  di  viaggio  e  soggiorno  nello  Stato
richiedente delle persone indicate all'articolo 11; 
    c)  spese  derivate  dall'esecuzione   della   domanda   indicate
all'articolo 12; 
    d) spese sostenute per gli scopi indicati all'articolo 14; 
    e)  spese  di   videoconferenza,   senza   pregiudizio   per   le
disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 9; 
    f) spese e onorari dei periti; 
    g) spese e onorari di  traduzione  e  interpretariato  nonche'  i
costi di trascrizione; 
    h) costi di conservazione e consegna dei beni sequestrati; 
    i) spese relative all'assunzione della prova da parte dello Stato
richiesto in favore dello Stato richiedente via  video,  satellite  o
altri strumenti tecnologici. 
  2. Quando diviene evidente che l'esecuzione della domanda  richiede
spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano tra  loro  per
determinare a quali termini e condizioni l'assistenza domandata  puo'
essere prestata.