(Accordo di mutua assistenza-art. 27)
 
                             ARTICOLO 27 
                         Limiti di utilizzo 
 
  Lo Stato richiedente non rivela o utilizza  le  informazioni  o  le
prove fornite per scopi diversi da  quelli  indicati  nella  domanda,
senza il preventivo  consenso  dell'Autorita'  centrale  dello  Stato
richiesto.