(Accordo di mutua assistenza-art. 28)
 
                             ARTICOLO 28 
                    Soluzione delle controversie 
 
  Le   eventuali   controversie    derivanti    dall'interpretazione,
dall'applicazione o attuazione  del  presente  Accordo  sono  risolte
mediante consultazioni reciproche tra le Autorita'  competenti  degli
Stati o per via diplomatica se le Autorita' competenti  non  sono  in
grado di risolvere la controversia.