ARTICOLO 29 Entrata in vigore 1. Ciascuno Stato comunica all'altro Stato per iscritto, per via diplomatica, il completamento delle proprie procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data dell'ultima delle due comunicazioni. 3. Il presente Accordo si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore e le domande possono riferirsi a reati commessi prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.