(Accordo di mutua assistenza-art. 29)
 
                             ARTICOLO 29 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Ciascuno Stato comunica all'altro Stato per  iscritto,  per  via
diplomatica,  il  completamento  delle  proprie   procedure   interne
prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo. 
  2. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo  (30°)  giorno
successivo alla data dell'ultima delle due comunicazioni. 
  3. Il presente Accordo si applica alle richieste presentate dopo la
sua entrata in vigore e le domande possono riferirsi a reati commessi
prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.