ARTICOLO 3 Doppia incriminabilita' 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per cui e' domandata non costituisce reato nello Stato richiesto. 2. Tuttavia, quando la domanda di assistenza riguarda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altre attivita' che pregiudicano i diritti fondamentali della persona o che sono invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solamente se il fatto per cui e' domandata e' considerato reato anche dalla legge dello Stato richiesto.