(Accordo di mutua assistenza-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
                       Doppia incriminabilita' 
 
  1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata  anche  quando  il
fatto  per  cui  e'  domandata  non  costituisce  reato  nello  Stato
richiesto. 
  2. Tuttavia, quando la domanda di assistenza riguarda  l'esecuzione
di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altre attivita'  che
pregiudicano i diritti fondamentali della persona o che sono invasivi
di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solamente se il fatto  per
cui e' domandata e' considerato reato anche dalla legge  dello  Stato
richiesto.