(Accordo di mutua assistenza-art. 30)
 
                             ARTICOLO 30 
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  1. Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni  momento  con
il mutuo consenso degli Stati. 
  2. Ogni modifica al presente Accordo concordata tra  gli  Stati  e'
effettuata mediante accordi reciproci  tra  gli  Stati  ed  entra  in
vigore in conformita' all'articolo 29.