ARTICOLO 31 Cessazione Ciascuna Parte contraente puo' recedere dal presente Accordo in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tal caso, l'Accordo cessa di essere efficace il novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui e' data detta comunicazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. (LINK PDF -- 56-56) Parte di provvedimento in formato grafico