(Accordo di mutua assistenza-art. 31)
 
                             ARTICOLO 31 
                             Cessazione 
 
  Ciascuna Parte contraente puo' recedere  dal  presente  Accordo  in
ogni momento dandone comunicazione scritta all'altro  Stato  per  via
diplomatica. In tal caso,  l'Accordo  cessa  di  essere  efficace  il
novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui  e'  data  detta
comunicazione. 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. (LINK  PDF  --
56-56) 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico