(Accordo di mutua assistenza-art. 4)
 
                             ARTICOLO 4 
                         Autorita' Centrali 
 
  1. Le  Autorita'  centrali  designate  trasmettono  e  ricevono  le
domande ai sensi del presente Accordo. 
  2. L'Autorita' centrale della Repubblica italiana e'  il  Ministero
della Giustizia e quella della Repubblica Federale della  Nigeria  e'
il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia. 
  3. Ciascuna Parte comunica all'altra,  per  via  diplomatica,  ogni
cambiamento della sua Autorita' centrale designata.