ARTICOLO 4 Autorita' Centrali 1. Le Autorita' centrali designate trasmettono e ricevono le domande ai sensi del presente Accordo. 2. L'Autorita' centrale della Repubblica italiana e' il Ministero della Giustizia e quella della Repubblica Federale della Nigeria e' il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, ogni cambiamento della sua Autorita' centrale designata.